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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27912/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto senza il requisito di sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, emessa in materia di misure alternative. La Corte non entra nel merito della disciplina sostanziale o dei presupposti della misura, perché rileva un vizio processuale assorbente: il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il difensore che lo ha presentato ne era privo. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    viene richiamato per affermare la necessità della corretta proposizione dell'impugnazione da parte del difensore legittimato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    si interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, quando proposto avverso provvedimenti in materia di misure alternative, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il difetto di legittimazione tecnica del difensore che sottoscrive il ricorso integra un vizio processuale assorbente e comporta la declaratoria di inammissibilità senza esame dei motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano nei casi previsti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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