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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38796/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile, con procedimento de plano per manifesta infondatezza, la seconda istanza di ricusazione proposta da Russo nell'ambito del procedimento di riesame. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 41 c.1 c.p.p. perché la Corte di appello avrebbe valutato l'istanza senza fissare udienza e avrebbe ritenuto la nuova ricusazione reiterativa rispetto a una precedente, mentre i presupposti erano diversi; 2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p.) perché la Corte avrebbe ritenuto la questione di incompatibilità manifestamente infondata nonostante avesse sollevato questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 623 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte di appello secondo la quale la seconda istanza di ricusazione era manifestamente infondata e reiterativa, posto che le questioni dedotte riguardavano la fase cautelare e la giurisprudenza consolidata esclude che provvedimenti cautelari antecedenti determinino incompatibilità per il medesimo giudice nella stessa fase. La Corte ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza (e la sentenza Corte Cost. n.91/2023) che ha già considerato infondate le questioni di legittimità riferite all'art. 623 c.p.p. Ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità 'de plano' dell'istanza di ricusazione non solo per vizi formali ma anche quando la causa di ricusazione è manifestamente infondata; la Corte di appello può quindi rigettare senza contraddittorio richieste palesemente infondate

  • art. 623, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 623 c.p.p., lett. a)

    Stabilisce che, in caso di annullamento, l'assegnazione ad un giudice diverso è necessaria solo quando il provvedimento cassato abbia veste di sentenza; ciò giustifica l'esclusione di incompatibilità automatica per provvedimenti cautelari

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, c.1, lett. c) ed e)

    Indica i vizi denunciabili in cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente manifestamente infondati rispetto a tali censure

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente a euro 3.000

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen. (richiami costituzionali)

    art. 34 c.p.p., c.1 (richiamato in relazione a presunte violazioni costituzionali)

    Richiamato nel quadro delle questioni di legittimità: la Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure secondo cui la disciplina sull'incompatibilità violerebbe i principi costituzionali (artt. 3, 24, 111, 117 Cost.)

  • Pronunce della Corte Costituzionale e di legittimità

    Corte Cost. n.91/2023; sentenze Cass. Sez. 4 n.16717/2021, Sez.6 n.33883/2014, Sez.2 n.15305/2013, Sez.1 n.46935/2023

    Giurisprudenza consolidata che esclude, in linea di principio, l'incompatibilità per i giudici che hanno adottato precedenti provvedimenti cautelari quando sono chiamati a decidere nella stessa fase cautelare; queste pronunce supportano la declaratoria di manifesta infondatezza

Massime di principio

  • Un'istanza di ricusazione può essere dichiarata inammissibile 'de plano' se manifestamente infondata: il giudice può rigettarla senza udienza quando la causa è palesemente priva di rilievo
  • La partecipazione del medesimo magistrato a precedenti provvedimenti cautelari non determina automaticamente incompatibilità per la stessa fase cautelare; l'incompatibilità si verifica principalmente se la precedente attività giudiziaria riguarda il giudizio di merito sulla responsabilità
  • L'art. 623 c.p.p. impone cambio di giudice dopo annullamento solo quando l'atto cassato abbia natura di sentenza: i provvedimenti cautelari, pur incidentali, non configurano di regola tale necessità
  • Se la questione di legittimità costituzionale è già stata affrontata dalla giurisprudenza (Cassazione o Corte Costituzionale) e dichiarata infondata, una nuova ricusazione fondata sugli stessi presupposti avrà scarse probabilità di essere accolta
  • Per evitare l'inammissibilità, la nuova istanza di ricusazione deve contenere elementi nuovi e specifici che non risultino già valutati; occorre mostrare concrete e attuali ragioni di parzialità che incidano sul giudizio di merito
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione si applicano sanzioni economiche (spese processuali e somma per la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi va valutata attentamente la fondatezza prima di proporre impugnative reiterative

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