Sentenza del 24/02/2021 n. 1833 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Annullamento cartelle esattoriali-agevolazioni relative al sisma del 1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione delle cartelle esattoriali di importo inferiore a €1.000 e affidate all'agente della riscossione nel periodo 1/1/2000 - 31/12/2010; la questione riguarda anche posizioni riferite ad agevolazioni per il sisma del 1990 e l'applicazione dell'annullamento automatico previsto dal D.L. 119/2018
La decisione
Il giudice ha riconosciuto l'applicazione del D.L. 119/2018: le cartelle di importo inferiore a €1.000 affidate all'agente della riscossione nel periodo indicato sono da considerarsi annullate automaticamente. Ne consegue che le posizioni rientranti nei requisiti devono essere cancellate dall'agente della riscossione; se il contribuente ha già pagato tali importi, sussiste il diritto al rimborso o alla compensazione secondo le modalità previste dalla normativa e dalla prassi amministrativa. Restano escluse dall'annullamento le cartelle con importo ≥ €1.000, quelle affidate fuori dal periodo indicato o soggette a specifiche esclusioni previste dalla legge.
Norme richiamate
La disposizione prevede l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo inferiore a €1.000 affidate all'agente della riscossione fra il 1/1/2000 e il 31/12/2010; tale annullamento opera d'ufficio, con conseguente obbligo per l'agente di cancellare le posizioni e per l'ente creditore di rimborsare eventuali somme già versate.
Massime di principio
- Verificare sempre data di affidamento della cartella all'agente della riscossione e l'importo: solo le cartelle affidate tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010 e di importo < €1.000 rientrano nell'annullamento automatico.
- L'annullamento previsto dal D.L. 119/2018 è d'ufficio: il contribuente deve comunque controllare la propria posizione e sollecitare l'agente/ente in caso di mancata cancellazione.
- Se la cartella annullabile è stata già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso o alla compensazione secondo le modalità amministrative e giurisdizionali; è opportuno presentare istanza amministrativa e, se necessario, ricorso giurisdizionale per ottenere il rimborso.
- Le cartelle con importo pari o superiore a €1.000 o affidate fuori dal periodo indicato non sono interessate dall'annullamento: per queste posizioni valgono le regole ordinarie di impugnazione e riscossione.
- Nel caso di cartelle riferibili ad agevolazioni (es. sisma 1990), l'applicabilità dell'annullamento va valutata congiuntamente ai requisiti temporali e di importo; eventuali specifiche norme sulle agevolazioni non escludono di per sé l'applicazione dell'annullamento se ricorrono i presupposti del D.L. 119/2018.
- In presenza di inadempimenti dell'agente della riscossione nel procedere alla cancellazione, il contribuente può attivare il ricorso giurisdizionale per ottenere l'ordine di cancellazione e il riconoscimento del diritto al rimborso.
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