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Sentenza

Sentenza del 24/02/2021 n. 1833 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Annullamento cartelle esattoriali-agevolazioni relative al sisma del 1990

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione delle cartelle esattoriali di importo inferiore a €1.000 e affidate all'agente della riscossione nel periodo 1/1/2000 - 31/12/2010; la questione riguarda anche posizioni riferite ad agevolazioni per il sisma del 1990 e l'applicazione dell'annullamento automatico previsto dal D.L. 119/2018

La decisione

Il giudice ha riconosciuto l'applicazione del D.L. 119/2018: le cartelle di importo inferiore a €1.000 affidate all'agente della riscossione nel periodo indicato sono da considerarsi annullate automaticamente. Ne consegue che le posizioni rientranti nei requisiti devono essere cancellate dall'agente della riscossione; se il contribuente ha già pagato tali importi, sussiste il diritto al rimborso o alla compensazione secondo le modalità previste dalla normativa e dalla prassi amministrativa. Restano escluse dall'annullamento le cartelle con importo ≥ €1.000, quelle affidate fuori dal periodo indicato o soggette a specifiche esclusioni previste dalla legge.

Norme richiamate

  • D.L. 119/2018

    La disposizione prevede l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo inferiore a €1.000 affidate all'agente della riscossione fra il 1/1/2000 e il 31/12/2010; tale annullamento opera d'ufficio, con conseguente obbligo per l'agente di cancellare le posizioni e per l'ente creditore di rimborsare eventuali somme già versate.

Massime di principio

  • Verificare sempre data di affidamento della cartella all'agente della riscossione e l'importo: solo le cartelle affidate tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010 e di importo < €1.000 rientrano nell'annullamento automatico.
  • L'annullamento previsto dal D.L. 119/2018 è d'ufficio: il contribuente deve comunque controllare la propria posizione e sollecitare l'agente/ente in caso di mancata cancellazione.
  • Se la cartella annullabile è stata già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso o alla compensazione secondo le modalità amministrative e giurisdizionali; è opportuno presentare istanza amministrativa e, se necessario, ricorso giurisdizionale per ottenere il rimborso.
  • Le cartelle con importo pari o superiore a €1.000 o affidate fuori dal periodo indicato non sono interessate dall'annullamento: per queste posizioni valgono le regole ordinarie di impugnazione e riscossione.
  • Nel caso di cartelle riferibili ad agevolazioni (es. sisma 1990), l'applicabilità dell'annullamento va valutata congiuntamente ai requisiti temporali e di importo; eventuali specifiche norme sulle agevolazioni non escludono di per sé l'applicazione dell'annullamento se ricorrono i presupposti del D.L. 119/2018.
  • In presenza di inadempimenti dell'agente della riscossione nel procedere alla cancellazione, il contribuente può attivare il ricorso giurisdizionale per ottenere l'ordine di cancellazione e il riconoscimento del diritto al rimborso.

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