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Sentenza

Sentenza del 24/02/2021 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha annullato il diniego di definizione agevolata relativo all'annualità 2008, preso atto che l'annualità 2007 era già stata definita ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensazione delle spese dell'intero processo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva proposto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 per le controversie relative agli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. L'Agenzia ha accolto la domanda per il 2007 e respinto quella per il 2008 sostenendo che fosse già formato un giudicato interno (la CTR aveva respinto il ricorso per il 2008 e la contribuente non aveva proposto ricorso incidentale in Cassazione), quindi la lite non sarebbe condonabile ai sensi dell'art. 6, comma 4. La CTR, invece, ha ritenuto che la contribuente avesse tempestivamente riassunto il giudizio e che non fosse intervenuta alcuna pronuncia di inammissibilità definitiva; pertanto la controversia 2008 rimaneva pendente e era definibile in via agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 119/2018

    La disposizione esclude il condono per le controversie divenute definitive; tuttavia la definizione agevolata è ammessa se la lite è ancora pendente e non è stata dichiarata inammissibile con sentenza definitiva.

  • Cass. ord. n. 12619/2016 (Sez. 6 - 5)

    Principio: la lite si considera pendente, salvo abuso, quando vi è un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a sindacare il provvedimento impositivo.

  • Cass. ord. n. 2859/2019 (Sez. 5)

    Conferma che è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva, indipendentemente da un preventivo accertamento della fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 è possibile quando la controversia è ancora pendente: non è sufficiente che esista una pronuncia precedente sfavorevole se il contribuente ha riassunto tempestivamente il giudizio e non è intervenuta una sentenza definitiva di inammissibilità.
  • Il semplice mancato ricorso incidentale in Cassazione non determina automaticamente un giudicato interno preclusivo se, successivamente, la lite è stata riassunta e non dichiarata inammissibile definitivamente.
  • L'Amministrazione finanziaria deve verificare lo stato effettivo della pendency processuale (esistenza di riassunzione valida o di pronunce definitive) prima di respingere una istanza di definizione agevolata.
  • Il giudizio di ammissibilità del condono non richiede un accertamento preventivo della fondatezza del ricorso: è sufficiente che la controversia sia potenzialmente idonea a sindacare l'atto impugnato e non sia stata definitivamente dichiarata inammissibile.
  • Attenzione all'abuso del processo: la possibilità di riassumere per mantenere la pendency non è illimitata; comportamenti processuali strumentali possono essere valutati e, se rilevati, escludere il beneficio.

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