Sentenza del 24/02/2021 n. 298 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
O.N.L.U.S. - I.M.U. - immobile utilizzato per attività commerciale - esenzione - non spetta - onere della prova - natura non commerciale - spetta all'organizzazione. Processo tributario - nuova documentazione - grado d'appello - è producibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La O.N.L.U.S. ha chiesto l'esenzione IMU per un immobile ritenendo l'attività svolta non commerciale; l'ente impositore ha contestato l'esenzione sostenendo che, in concreto, nell'immobile si svolgeva un'attività commerciale. La controversia verteva sulla qualificazione dell'attività (commerciale vs non commerciale) e sull'onere della prova, oltre alla ammissibilità di nuova documentazione in sede di appello.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'immobile sia soggetto a IMU perché l'attività svolta al suo interno assume carattere commerciale alla luce dell'estratto di bilancio prodotto, dal quale emergevano ricavi superiori ai costi. In assenza di una rappresentazione complessiva e convincente della gestione dell'organizzazione finalizzata a dimostrare la natura non commerciale, l'esenzione non è stata riconosciuta. È stato inoltre affermato che l'onere della prova circa la natura non commerciale spetta all'organizzazione non lucrativa e che, nel processo tributario, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in grado d'appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in grado d'appello nel processo tributario, superando la preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c. del processo civile.
Codice di procedura civile
Preclusione alla produzione tardiva di atti/documenti nel processo civile; tuttavia nel processo tributario tale preclusione è superata in parte dall'art. 58, co. 2, del d.lgs. 546/92.
Normativa IMU (principio di applicazione dell'imposta)
norme generali sull'esenzione per enti non commerciali
L'esenzione IMU per enti non commerciali (es. ONLUS) non opera se, per il singolo immobile, l'attività svolta assume natura commerciale; la natura dell'attività va valutata concretamente.
Criterio del pareggio di bilancio (orientamento giurisprudenziale)
Ai fini di valutare la natura commerciale di un ente si prende come parametro la capacità dell'attività di conseguire ricavi superiori ai costi: se i ricavi coprono e superano i costi di gestione, l'attività è considerata commerciale e con finalità di lucro.
Massime di principio
- L'onere della prova della natura non commerciale grava sull'ente non lucrativo: deve dimostrare che l'attività svolta non è commerciale.
- La qualificazione come attività commerciale si valuta concretamente anche in relazione al singolo immobile: è rilevante il risultato economico dell'attività svolta in quel bene (criterio del pareggio di bilancio).
- Se l'estratto di bilancio mostra ricavi superiori ai costi per l'attività svolta nell'immobile, è probabile che l'esenzione IMU venga negata.
- In mancanza di una rappresentazione complessiva e dettagliata della gestione (allocazione costi/ricavi, reinvestimento degli eventuali avanzi), il giudice può ritenere prevalente la natura commerciale dell'attività.
- Per difendere l'esenzione è opportuno che l'ente produca documentazione contabile completa e specifica per il singolo immobile (contabilità separata, schede di centro di costo/ricavo, bilanci analitici).
- In sede di appello è possibile introdurre nuova documentazione rilevante ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92; pertanto, la produzione tardiva di elementi probatori utili può ancora mutare l'esito del giudizio.
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