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Sentenza

Sentenza del 24/02/2021 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Genova

Finanza locale - TARI - grande distribuzione - aree non suscettibili di produzione di rifiuti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TARI relativo agli anni 2014 e 2015 (importo complessivo contestato circa € 39.385 più sanzioni), relativo a un supermercato: 1) vizio di motivazione dell'atto (art. 7 Statuto del contribuente); 2) nullità/decadenza dell'accertamento per l'anno 2014 ai sensi dell'art.1, comma 161, legge n.296/2006; 3) illegittimità dell'assoggettamento a TARI delle aree di vendita e dei locali magazzino/imballaggi (art.1, comma 649, legge n.296/2006 e artt.4-5 del regolamento comunale), in quanto produzioni prevalentemente di rifiuti speciali smaltiti dal produttore a proprie spese; 4) in subordine richiesta di riduzione del 50% per le superfici miste; 5) illegittimità della tassazione dell'area parcheggio (mq 1.260) in quanto pertinenza non produttrice di rifiuti.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso. Per l'anno 2014 l'avviso è annullato per decadenza (la raccomandata di notifica è stata accettata il 2 gennaio 2020 oltre il termine utile del 31/12/2019). Per il 2015 la Commissione ha annullato la parte dell'accertamento che assoggettava a TARI le aree di vendita, i locali magazzino e il parcheggio, ritenendo che tali aree, nella grande distribuzione, producano prevalentemente rifiuti speciali (imballaggi) e che il parcheggio sia un'area accessoria non produttiva di rifiuti. Sono state compensate le censure sul vizio di motivazione (non ostativo alla difesa) e condannato il Comune di G al pagamento delle spese giudiziali della ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 7 Statuto del contribuente

    La Commissione ha ritenuto che l'atto impugnato non mancasse di motivazione in modo tale da pregiudicare il diritto di difesa, dato che la TARI si calcola su immobili e superfici denunciate annualmente; l'omissione delle superfici e degli importi non ha impedito una contestazione articolata.

  • Legge n.296/2006, art. 1, comma 161

    Richiamata quale norma che stabilisce la decadenza quinquennale dell'attività accertatrice: l'avviso relativo al 2014 notificato oltre il 31/12/2019 è stato ritenuto decaduto/prescritto.

  • Legge n.296/2006, art. 1, comma 649

    Stabilisce l'esclusione dalla TARI per aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il cui smaltimento è a carico del produttore: la Commissione ha applicato questa previsione anche alla grande distribuzione, estendendo l'esclusione alle aree di vendita e magazzino quando sia provato lo smaltimento privato dei rifiuti speciali.

  • Regolamento comunale di igiene urbana (Comune di G), artt. 4 e 5

    Il regolamento esclude dalla superficie tassabile le aree che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti non assimilabili agli urbani; la Commissione ha interpretato tali articoli in senso estensivo anche alle attività commerciali della grande distribuzione.

  • Regolamento TARI, art. 17, comma 1

    Prevista esenzione per determinate categorie di locali (es. magazzini/aree vendita) quando si producono rifiuti speciali in via prevalente; la Commissione ha applicato tale disposizione per il 2015 in favore del ricorrente.

  • Regolamento TARI, art. 16

    Richiamato per sostenere che le aree destinate a parcheggio sono locali accessori non produttivi di rifiuti e quindi non assoggettabili a TARI.

Massime di principio

  • Nella grande distribuzione le aree di vendita, i locali destinati a deposito/imballaggi e simili possono essere escluse dalla TARI se la produzione è prevalentemente di rifiuti speciali (es. cartoni da imballaggi) e il produttore dimostra di provvedere al loro smaltimento a proprie spese con idonea documentazione (contratti, fatture, formulari).
  • Le aree destinate a parcheggio, trattandosi di pertinenze/accessorie destinate alla sosta dei veicoli, generalmente non sono considerate produttrici di rifiuti urbani e pertanto non sono assoggettabili a TARI.
  • L'onere probatorio sul corretto inquadramento della superficie tassabile grava sul contribuente: è fondamentale conservare e produrre contratti di smaltimento, fatture e formulari dei rifiuti speciali per ottenere l'esenzione o riduzione.
  • Per gli accertamenti è applicabile la decadenza quinquennale prevista dall'art.1, comma 161, legge n.296/2006: notifiche effettuate oltre il termine utile possono azzerare l'accertamento relativo all'annualità interessata.
  • Il vizio di motivazione è rilevante solo se incide concretamente sul diritto di difesa; omissioni formali non necessariamente comportano l'annullamento dell'atto se il contribuente è comunque in grado di contestarlo efficacemente.
  • In situazioni miste (presenza sia di rifiuti speciali sia urbani) la giurisprudenza ammette trattamenti per equivalenza o riduzioni forfettarie: valutare caso per caso e considerare la possibilità di richiedere la quantificazione/analisi tecnica della destinazione prevalente dei rifiuti.
  • La giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nel ritenere non imponibili a TARI le aree della grande distribuzione destinate a vendita, magazzino e parcheggio quando sussistono i presupposti sopra indicati.

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