Sentenza del 24/02/2021 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Base imponibile - Principio di derivazione dal conto economico - Errori contabili - Correzione - Scelta aziendale di non imputare componente di reddito - Applicabilità procedura Circolare 31/E del 2013 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa aveva acquistato un impianto fotovoltaico nel 2012 e, per dubbi interpretativi sulla cumulabilita della detassazione Tremonti con altri incentivi, non aveva usufruito dell'agevolazione nel periodo d'imposta 2012. Successivamente ha presentato (28/09/2015) una dichiarazione integrativa per l'anno 2013 richiedendo l'applicazione della detassazione riferita al 2012, avendo proceduto internamente a una autoliquidazione. Ha fondato la rettifica sulla procedura di correzione prevista dalla Circolare 31/E/2013 (correzione di errori contabili). L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicabilita della circolare sostenendo che non si trattava di un errore contabile ma di una scelta aziendale/opt-out, che i termini per la dichiarazione integrativa erano scaduti e che l'unico rimedio sarebbe stato l'art. 38 DPR 602/73 (rimborso) o la dichiarazione integrativa entro i termini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado che aveva invece dato ragione alla societa. Il Collegio ha ritenuto che la Circolare 31/E/2013 sia applicabile solo agli errori contabili o a errori derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili quando alla data di chiusura del bilancio mancassero dati necessari; non puo essere usata per sanare omissioni derivanti da una scelta volontaria dell'impresa di non imputare un componente di reddito. Perciò la rettifica operata dalla societa non era emendabile con la procedura della circolare; restavano invece disponibili i rimedi ordinari (dichiarazione integrativa entro i termini o istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73). Spese compensate.
Norme richiamate
Circolare Agenzia delle Entrate 31/E del 2013
La circolare disciplina la correzione degli errori contabili e richiede che il dato fiscale derivi da una corretta rappresentazione in bilancio; applicabile solo per errori contabili o per omissioni quando alla data di chiusura del bilancio non fossero disponibili i dati necessari. Non puo sanare omissioni dovute a scelte aziendali volontarie.
D.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8
Richiamato dalla circolare come base normativa che riconosce la possibilita di correggere errori contabili mediante dichiarazione integrativa; la Corte territoriale ne conferma l'ambito limitato ai casi di errore contabile.
Legge 388/2000, art. 6 (agevolazione Tremonti)
Riferimento normativo all'agevolazione fiscale che la societa intendeva fruire; la sua applicazione puo richiedere esercizio di opzione e la sua omissione per scelta non si qualifica come errore contabile.
DPR 602/1973, art. 38
Indicato come rimedio alternativo possibile in caso di scadenza dei termini per la dichiarazione integrativa: istanza di rimborso per imposte indebitamente versate.
DPR 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo formale e il riscontro tra dati dichiarati e anagrafe tributaria; nel caso di specie l'uso della procedura di riscontro e della comunicazione di irregolarita e' stato ritenuto legittimo.
Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, art. 23 comma 7 (conv. Legge 7 agosto 2012 n. 134)
Riferito dall'Agenzia come norma che ha inciso sul regime della detassazione Tremonti; il Collegio ha ritenuto che non spalanchi la possibilita di recuperare agevolazioni oltre i termini procedurali previsti.
Decreto-legge 193/2016, art. 5
Menziato in ordine al riallineamento dei termini per dichiarazioni integrative; il Collegio ha ritenuto la norma inapplicabile retroattivamente al caso concreto e non idonea a sanare la mancata dichiarazione originaria.
DM 517/2012 e DM 5 luglio 2012 (quinto conto energia), art. 19 interpretativa
I decreti interpretativi hanno chiarito la cumulabilita tra detassazione e incentivi entro limiti stabiliti; il Collegio ha osservato che tali chiarimenti erano disponibili tempestivamente e avrebbero consentito l'attivazione dei rimedi ordinari.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 58/2016
Richiamata come chiarimento amministrativo che individua l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73 quale strumento adeguato quando la dichiarazione integrativa non sia piu' presentabile.
Massime di principio
- La procedura di correzione prevista dalla Circolare 31/E/2013 e' limitata agli errori contabili o a omissioni non imputabili all'esercizio di una scelta aziendale; non si applica quando il dato era disponibile alla chiusura del bilancio ma non e' stato imputato per decisione volontaria.
- Se l'agevolazione fiscale richiede un'opzione o una scelta di fruizione, l'omissione di esercitare tale opzione non puo essere sanata come errore contabile; e' piuttosto una manifestazione di volonta che richiede i rimedi ordinari (dichiarazione integrativa nei termini o istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73).
- I contribuenti che abbiano dubbi interpretativi devono monitorare i chiarimenti normativi e amministrativi (decreti interministeriali, risoluzioni) per valutare tempestivamente i rimedi disponibili; una volta scaduti i termini ordinari, la correzione attraverso la circolare 31/E non e' una via alternativa quando non sussiste un vero e proprio errore contabile.
- La comunicazione di irregolarita e la procedura di controllo ex art. 36-bis DPR 600/73 sono strumenti legittimi per l'Amministrazione per attivare il contraddittorio e il recupero di imposte se risulta mancante il diritto all'agevolazione.
- In presenza di dubbi sulla cumulabilita di agevolazioni, l'adozione tempestiva di chiarimenti amministrativi o l'esercizio dell'opzione entro i termini evita il rischio di perdere i rimedi sostanziali; l'abrogazione o modifiche normative non riaprono automaticamente termini scaduti se non espressamente previsto.
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