Sentenza del 24/02/2021 n. 231 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Pubblicità e pubbliche affissioni - Criteri per la determinazione dell'imposta - Mezzi di identico contenuto tra loro connessi - Unico mezzo pubblicitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sul calcolo della superficie imponibile dell'imposta comunale sulla pubblicità (anno 2017) per insegne/installazioni poste presso l'ufficio P.I. di Sesto Fiorentino. L'ente accertatore aveva considerato i singoli mezzi separatamente applicando il criterio di calcolo e l'arrotondamento per ciascuna faccia, mentre il ricorrente sosteneva che si trattava di mezzi di identico contenuto e collegati tra loro (adesivi sulle vetrate, insegna sulla porta e freccia esterna), che devono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario ai sensi dell'art.7 D.Lgs. 507/1993 comma 5, con conseguente calcolo sulla superficie complessiva (2,32 mq → arrotondamento unico a 2,5 mq) e applicazione dell'esenzione prevista dall'art.17 comma 1-bis perché la superficie risultava inferiore a 5 mq.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello del concessionario ICA e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di P.I. SPA. La CTR ha motivato che l'art.7 va letto in modo coordinato: il comma 1 indica il criterio generale (superficie piana di circoscrizione), il comma 3 stabilisce che per i mezzi polifacciali si considera la superficie complessiva e il comma 5 dispone che mezzi di identico contenuto o riferibili allo stesso soggetto e collocati in connessione si considerano un unico mezzo ai fini del calcolo. Ne consegue che l'arrotondamento va applicato una sola volta sulla somma dei messaggi connessi e, dato l'esito aritmetico non contestato, l'appello è stato respinto. L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio (euro 2.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. n.507/1993 art.7
commi 1, 3 e 5 (in particolare: "i mezzi di identico contenuto o riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra di loro, si considerano... come un unico mezzo pubblicitario")
Il comma 1 fissa il criterio generale (superficie piana di circoscrizione), il comma 3 specifica che per mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta si calcola sulla superficie complessiva e il comma 5 stabilisce che mezzi di identico contenuto o riferibili allo stesso soggetto e connessi si considerano un unico mezzo, implicando l'applicazione dell'arrotondamento una sola volta sul totale.
D.Lgs. n.507/1993 art.17
Prevede l'esenzione dall'imposta per mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, dopo eventuale arrotondamento, è inferiore al limite previsto (nel caso concreto il richiamo è all'esenzione per superfici inferiori a 5 mq).
Giurisprudenza citata: Cass. n.26727/2016
citata nella controversia
La Corte di Cassazione ha enunciato il principio che l'imposta si commisura sulla superficie di ciascuna faccia espositiva con arrotondamento, ma la pronuncia non approfondisce il caso dei mezzi connessi; la CTR ha ritenuto tale decisione non pertinente rispetto all'interpretazione coordinata dei commi 1, 3 e 5 dell'art.7.
Massime di principio
- Quando più mezzi pubblicitari sono di identico contenuto o riferibili allo stesso soggetto e sono collocati in connessione funzionale/strumentale, vanno considerati come un unico mezzo ai fini del calcolo della superficie imponibile (art.7 comma 5 D.Lgs. 507/1993).
- Per mezzi pubblicitari polifacciali la base imponibile è la superficie complessiva adibita alla pubblicità (art.7 comma 3); l'arrotondamento al metro quadrato si applica una sola volta sulla superficie complessiva dei mezzi connessi, non separatamente per ogni faccia o elemento.
- Se, dopo la somma e l'arrotondamento unico, la superficie complessiva rientra nei limiti di esenzione (es. < = 5 mq richiamati dall'art.17 comma 1-bis), l'imposta non è dovuta.
- La qualificazione della 'connessione' richiede valutazione fattuale: elementi come adesivi e insegna coesistenti alla stessa sede, frecce segnaletiche riferite alla stessa attività, continuità funzionale o strumentale e finalità unitaria indicano connessione.
- L'ente accertatore che intenda trattare i mezzi come autonomi deve motivare l'assenza di vincolo strumentale/connessione; in mancanza di tale prova prevale l'interpretazione che favorisce il contribuente.
- Le pronunce di cassazione che enunciano regole generali sull'arrotondamento per faccia vanno lette e raccordate con le specifiche disposizioni (commi) dell'art.7; non sempre giustificano l'applicazione separata dell'arrotondamento quando la norma prevede il computo complessivo.
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