Sentenza del 11/05/2017 n. 11680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dall’avviso di accertamento con cui il Comune recuperava la TARSU relativa agli anni 2004-2008. Dopo l’annullamento dell’avviso in primo grado, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello del Comune. Il Comune ha proposto due motivi di ricorso: il secondo denunciava la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il primo lamentava la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e l’omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo le questioni sulla non autonoma impugnabilità dell’atto inviato al contribuente e sull’incontestabilità della pretesa tributaria oggetto di definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 12 aprile 2017, depositata l’11 maggio 2017, ha accolto il secondo motivo: la motivazione esponeva ragioni favorevoli all’accoglimento dell’appello comunale, mentre il dispositivo lo respingeva, senza che fosse possibile individuare con certezza il comando giudiziale. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché non è possibile esaminare specifici errori di giudizio in una sentenza nulla per contraddittorietà interna. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la fondatezza della pretesa TARSU né delle questioni sull’impugnabilità dell’atto e sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è invocata dal Comune per sostenere la questione della non autonoma impugnabilità dell’atto inviato al contribuente; la Corte non decide tale questione, perché il relativo motivo è assorbito.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla se motivazione e dispositivo contengono decisioni incompatibili e non è possibile ricostruire il comando giudiziale attribuendo prevalenza all’una o all’altro.
- Quando la sentenza impugnata è nulla per contraddittorietà interna, i motivi diretti a contestare specifici errori di giudizio possono restare assorbiti: il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame.
- La cassazione con rinvio per un vizio strutturale della sentenza non equivale a una decisione favorevole nel merito sulla pretesa tributaria; le questioni sostanziali restano da valutare nel giudizio di rinvio.
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