Cassazione Penale, Sentenza n. 35701/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, autotrasportatore, era stato condannato dal Tribunale di Avellino, con sentenza del 15 aprile 2024, per simulazione di reato ex art. 367 c.p., alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione; era stato invece assolto dal reato contestato al capo B perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’8 ottobre 2025, aveva confermato la condanna e lo aveva condannato alle spese del grado. Secondo l’accertamento di merito, dopo un incidente stradale l’imputato era stato trovato sul proprio autoarticolato in possesso della carta tachigrafica che aveva denunciato come smarrita il 31 dicembre 2019; l’espediente avrebbe consentito l’utilizzo alternato di due carte per superare i limiti di guida e occultare pause e riposi non goduti. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’art. 367 c.p., sostenendo che la denuncia di smarrimento non imputava a terzi alcun reato e non era idonea a provocare indagini penali. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando incensuratezza, tenuità del fatto e inidoneità della denuncia ad avviare indagini. In replica ha inoltre contestato che fosse stata dimostrata la falsità della denuncia.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la denuncia di smarrimento della carta tachigrafica non integra la simulazione di reato, perché non segnala la commissione di un delitto o di una contravvenzione e non determina l’apertura di un’indagine penale. Ha tuttavia riqualificato il fatto accertato ai sensi dell’art. 483 c.p.: la falsa denuncia è idonea a provare la perdita della carta e costituisce il presupposto necessario per ottenere un duplicato, con efficacia probatoria nell’ambito del procedimento amministrativo. Le ulteriori censure della memoria sulla prova della falsità sono state ritenute dirette a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, relativo alle attenuanti generiche. La sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato di cui al capo A, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, da rideterminare sulla base della diversa qualificazione giuridica. Resta ferma la responsabilità per il fatto riqualificato; il testo non riporta il dispositivo completo sulle ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
Nel delitto di simulazione di reato, del resto, la denuncia deve avere ad oggetto un fatto che, se fosse stato realmente commesso, costituirebbe un delitto (art. 367 cod. pen.) o una contravvenzione (art. 370 cod. pen.).
La simulazione di reato richiede che la denuncia rappresenti come realmente commesso un fatto che, se vero, costituirebbe un delitto o una contravvenzione; la mera denuncia di smarrimento della carta tachigrafica, priva di segnalazione di un reato, non soddisfa tale requisito.
La falsa denuncia di smarrimento della carta tachigrafica integra, invece, il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in quanto, pur non provocando l'apertura di alcuna investigazione, ha una indubbia efficacia probatoria nel legittimare il denunciante a chiedere una nuova carta.
La falsa denuncia di smarrimento integra il falso ideologico del privato in atto pubblico quando ha efficacia probatoria ed è funzionale a ottenere un duplicato; non è necessario che provochi un’investigazione penale.
Nel delitto di simulazione di reato, del resto, la denuncia deve avere ad oggetto un fatto che, se fosse stato realmente commesso, costituirebbe un delitto (art. 367 cod. pen.) o una contravvenzione (art. 370 cod. pen.).
La Corte richiama l’art. 370 c.p. per precisare che la simulazione deve riguardare un fatto che, se realmente commesso, sarebbe penalmente qualificabile come contravvenzione.
art. 29, par. 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014
La denuncia di smarrimento costituisce, dunque, prova della verità della perdita della disponibilità del tachigrafo e costituisce il presupposto necessario per avviare un procedimento amministrativo volto al rilascio del duplicato.
L’obbligo di denunciare lo smarrimento e di chiedere la sostituzione della carta rende la denuncia presupposto del procedimento amministrativo per il duplicato e le attribuisce efficacia probatoria, rilevante ai fini dell’art. 483 c.p.
Massime di principio
- La simulazione di reato presuppone una denuncia che rappresenti un fatto che, se realmente commesso, costituirebbe un delitto o una contravvenzione; una falsa denuncia di smarrimento che non segnali alcuna condotta criminosa e non determini l’apertura di indagini non integra tale fattispecie.
- La falsa denuncia di smarrimento di un documento integra il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico quando la dichiarazione, trasfusa nell’atto ricevuto dal pubblico ufficiale, è destinata a provare la verità del fatto dichiarato e costituisce il presupposto necessario per ottenere un duplicato o attivare un procedimento amministrativo.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una diversa lettura delle risultanze di fatto riservata al giudice di merito; la mera prospettazione di una valutazione alternativa non integra un vizio di legittimità.
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