Cassazione Penale, Ordinanza n. 36009/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per tentativo di furto aggravato. Ha dedotto: 1) mancanza della condizione di procedibilità per assenza di querela; 2) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., lamentando che avrebbe dovuto essere assolto per insufficienza/prospettiva di prova; 3) violazione di legge nella valutazione, come prova, dell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri, ritenuta decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché in atti era presente la querela della persona qualificata come stabile utilizzatrice della vettura e contenente espressa richiesta di punizione. Ha giudicato generico il secondo motivo, perché privo di specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata e non correlato alle ragioni della decisione. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo e non illogico sulla concordanza degli elementi probatori, valorizzando testimonianze oculari, immagini di videosorveglianza e annotazione di servizio ritualmente acquisita in rito abbreviato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La doglianza era formulata per sostenere che, in presenza di insufficienza probatoria, l'imputato dovesse essere assolto; la Corte ha però rilevato la genericità della censura perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 530, secondo comma cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di assoluzione in presenza di insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova; la Corte non entra nel merito per la ritenuta genericità del motivo.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la doglianza sulla mancanza di querela è manifestamente infondata quando dagli atti risulti un valido atto di querela proposto dal soggetto legittimato, comprensivo della richiesta espressa di punizione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non indica specificamente in che modo essa sarebbe errata; l'impugnazione non può limitarsi ad affermazioni assertive o meramente ripetitive.
- La valutazione della prova è censurabile solo ove la motivazione sia mancante, illogica o giuridicamente scorretta; quando il giudice di merito abbia spiegato in modo coerente la concordanza tra testimonianze, videosorveglianza e ulteriori atti ritualmente acquisiti, la critica di legittimità non può trasformarsi in una mera rivalutazione del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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