Cassazione Penale, Ordinanza n. 34963/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento penale n. RGNR 1446/2025 pendente davanti al Tribunale di Trieste, l'imputata ha chiesto la rimessione del processo. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile perché non risulta notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 46 c.p.p. e, inoltre, manifestamente infondata: la richiesta prospettava in modo apodittico temi non idonei a dimostrare una grave situazione locale, concreta e non altrimenti eliminabile, capace di mettere in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità, compromettere la libertà di determinazione dei partecipanti o incidere sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario. Il testo non indica il reato contestato né ulteriori dettagli sui fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo. Ha rilevato, da un lato, il mancato rispetto del termine di notificazione alle altre parti previsto a pena di inammissibilità dall'art. 46 c.p.p.; dall'altro, la manifesta infondatezza dell'istanza, che non allegava una grave situazione locale avente i caratteri richiesti, né un pericolo non eliminabile mediante gli strumenti ordinari di tutela dell'imparzialità, come astensione e ricusazione. All'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta per intero il dispositivo né specifica eventuali importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
la stessa non risulta notificata alle altre parti entro il termine di cui all'art 46 cpp, il cui rispetto è previsto a pena di inammissibilità
La notificazione dell'istanza alle altre parti entro il termine previsto dall'art. 46 c.p.p. è condizione la cui inosservanza determina l'inammissibilità.
alla rilevata valutazione di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'ad 616 cpp come da dispositivo
La dichiarazione di inammissibilità comporta le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di precisarne ulteriormente il contenuto concreto.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione del processo è inammissibile se non è notificata alle altre parti entro il termine previsto dall'art. 46 c.p.p.
- La rimessione è un rimedio eccezionale, derogatorio rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge, e le disposizioni che ne regolano presupposti e applicazione devono essere interpretate restrittivamente.
- La grave situazione locale rilevante ai fini della rimessione deve consistere in un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riferito all'ambiente territoriale in cui si svolge il processo e caratterizzato da abnormità e consistenza tali da determinare un pericolo concreto per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario o per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
- I motivi di legittimo sospetto rilevano soltanto in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa; non bastano allegazioni apodittiche o temi non idonei a rappresentare il pericolo richiesto.
- La rimessione presuppone che la situazione dedotta non sia altrimenti eliminabile, in particolare attraverso gli strumenti ordinari predisposti a tutela dell'imparzialità della funzione giurisdizionale, quali astensione e ricusazione.
Come è indicizzato
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