Cassazione Penale, Ordinanza n. 21200/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La decisione non riguarda il merito della responsabilità penale, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel ruolo d'udienza e nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di Cassazione. In quella precedente decisione, resa il 12 gennaio 2026 nel procedimento n. 35423/2025 R.G., il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti dell'imputato era stato rigettato; tuttavia, per errore, nel ruolo e nel dispositivo era stata indicata la condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte rileva che si tratta di un mero errore materiale e dispone la correzione del ruolo e del dispositivo, riformulando il decisum nel senso del semplice rigetto del ricorso, senza condanna del PM alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione, rilevato un errore materiale nel ruolo d'udienza e nel dispositivo della precedente sentenza n. 38/2026 del 12 gennaio 2026, ne dispone la correzione: viene eliminata la condanna del pubblico ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e il dispositivo è riformulato nel senso che "rigetta il ricorso". La causa resta quindi definita con rigetto del ricorso del pubblico ministero, senza statuizione sulle spese a suo carico.
Norme richiamate
La Corte richiama la procedura senza formalità prevista per la correzione di errori materiali della sentenza di legittimità, applicandola per emendare il dispositivo e il ruolo d'udienza da un'erronea indicazione sulle spese.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel ruolo d'udienza o nel dispositivo di una sentenza di Cassazione può essere corretto mediante il procedimento previsto dall'art. 625-bis c.p.p., senza riaprire il giudizio sul merito.
- Quando il testo della decisione evidenzia una mera divergenza tra la volontà decisoria effettiva e la sua trascrizione formale, la correzione deve limitarsi a riallineare il dispositivo alla pronuncia realmente resa, senza incidere sul contenuto sostanziale già deciso.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche se l'inesattezza riguarda la condanna alle spese processuali del ricorrente, ove dal complessivo contesto emerga con chiarezza che l'esito effettivo era il rigetto del ricorso.
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