Ordinanza n. 556/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- Area I del 30/01/2026, notificato al ricorrente il 02/02/2026, mediante la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco ha deciso di non accogliere la richiesta a suo tempo presentata dal Sig. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il rilascio del porto di pistola per difesa personale; 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso con quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata respinta la richiesta di rilascio del porto di pistola per difesa personale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'atto risultavano precedenti di polizia a carico del richiedente e frequentazioni con soggetti pregiudicati. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la legittimità del diniego e ha chiesto la sospensione della sua efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i necessari presupposti. Quanto al fumus boni iuris, ha considerato che i precedenti di polizia e le frequentazioni con soggetti pregiudicati erano stati correttamente valutati dall'autorità prefettizia e risultavano, di per sé, sufficienti a escludere l'affidabilità necessaria per la titolarità della licenza di polizia. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le ragioni di sicurezza e incolumità pubblica sottese al provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a. L'ordinanza non definisce il merito del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari.
È stato applicato per compensare le spese di lite della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, precedenti di polizia e frequentazioni con soggetti pregiudicati possono essere ritenuti, ove correttamente valutati dall'autorità competente, elementi autonomamente sufficienti a escludere l'affidabilità richiesta per il rilascio di una licenza di porto d'armi per difesa personale.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al diniego di una licenza di porto d'armi, le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica possono prevalere sul pregiudizio allegato dal richiedente, escludendo la sussistenza del periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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