Cassazione Penale, Ordinanza n. 40647/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato una sentenza ex art. 444 c.p.p. resa dal Tribunale di Piacenza per furto in abitazione aggravato. Il ricorso deduceva, in sostanza, l'omessa traduzione della sentenza. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla pronuncia con motivazione contestuale e, comunque, che il motivo articolato non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre manca un concreto interesse, perché non sono indicati specifici pregiudizi al diritto di difesa. La Corte richiama anche il fatto che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando sia la tardività dell'impugnazione sia l'inammissibilità del motivo proposto perché estraneo ai motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento e privo di concreto interesse. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza ex art.444 cod. proc. pen.
Si tratta della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), impugnabile nei limiti previsti dalla legge.
esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
Contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo determinati motivi di ricorso; il motivo relativo all'omessa traduzione della sentenza ne resta fuori.
dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione
L'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, con conseguente rilievo anche sotto il profilo dell'interesse e della ritualità dell'impugnazione.
ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la facoltà dell'imputato di ricorrere personalmente per cassazione.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedurali quando il ricorso presenti evidenti profili di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei ristretti limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tale catalogo sono inammissibili.
- La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, dovendo il termine breve essere calcolato dalla pronuncia della sentenza con motivazione contestuale, tenendo conto delle eventuali sospensioni di legge.
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario un concreto interesse all'impugnazione: la mera allegazione di una violazione, senza specifica indicazione di un pregiudizio effettivo al diritto di difesa, non è sufficiente.
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'imputato non può presentare personalmente ricorso per cassazione; la violazione di tale regola incide sulla ritualità dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità emerge in modo evidente dagli atti, la Corte di cassazione può dichiararla senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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