Sentenza del 11/12/2017 n. 5160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Antielusione - Presupposti - Operazioni inesistenti - Simulazione - Contraddittorio - Inapplicabilità delle disposizioni antielusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e la violazione del contraddittorio preventivo. La controversia riguardava operazioni di vendita ritenute dall'Amministrazione simulate e contabilmente appostate, ma mai effettivamente realizzate e prive di un reale sostenimento di costi.
La decisione
La tesi del ricorrente non è stata accolta. La sentenza ha chiarito che l'art. 37-bis presuppone operazioni effettive, ma prive di valide ragioni economiche e dirette a ottenere indebiti vantaggi fiscali. Quando, invece, le operazioni sono inesistenti o simulate, si configura una contestazione di simulazione e non una fattispecie antielusiva. Inoltre, il contraddittorio tra contribuente e Amministrazione si era comunque ampiamente svolto; pertanto, anche qualificando le operazioni come elusive, non risultava violata la garanzia perseguita dall'art. 37-bis.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
atti, fatti e negozi, anche collegati, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti e ottenere indebite riduzioni di imposte o rimborsi
La norma antielusiva si applica a operazioni realmente poste in essere, ma prive di valide ragioni economiche e finalizzate ad aggirare obblighi fiscali o conseguire indebiti vantaggi. Non costituisce invece il riferimento principale per contestare operazioni totalmente inesistenti o simulate.
Massime di principio
- La disciplina antielusiva riguarda normalmente operazioni effettive, ma fiscalmente artificiose o prive di sostanza economica; le operazioni simulate o inesistenti devono essere contestate secondo le regole proprie dell'inesistenza o della simulazione.
- La mera contabilizzazione di costi relativi a operazioni mai realizzate può integrare un'operazione inesistente, anche senza ricorrere alla disciplina antielusiva.
- La violazione del contraddittorio non ricorre quando il contribuente ha avuto un'effettiva e ampia possibilità di interloquire con l'Amministrazione finanziaria.
- Per valutare la legittimità dell'accertamento occorre distinguere tra abuso o elusione fiscale, da un lato, e falsità, simulazione o inesistenza dell'operazione, dall'altro.
- In presenza di operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi che provano la mancata realizzazione dell'operazione o la sua simulazione; non è sufficiente qualificare genericamente l'operazione come antielusiva.
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