Sentenza del 11/12/2017 n. 386 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Impugnabilità dell'estratto di ruolo - Sussiste - Limiti - Interesse all'impugnazione del contenuto - Presupposti - Mancato ricevimento cartelle a monte - Prova di rituale notifica cartelle - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Dall'esame degli atti e della documentazione è emerso che le cartelle o gli altri atti prodromici relativi agli estratti di ruolo erano stati regolarmente notificati. Pertanto, mancava il presupposto per impugnare l'estratto di ruolo sulla base del mancato ricevimento della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha richiamato il principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, secondo cui il contribuente che non abbia ricevuto la cartella di pagamento può impugnare l'estratto di ruolo per contestare il contenuto della pretesa tributaria e, indirettamente, l'atto originario non notificato. La resistente ha eccepito che tale possibilità presuppone il mancato ricevimento degli atti prodromici e non opera quando sia stata provata la loro regolare notificazione.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015
Il contribuente che non ha mai ricevuto la cartella esattoriale ha interesse ad impugnarne il contenuto mediante ricorso avverso l'estratto di ruolo.
L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente non abbia ricevuto la cartella o l'atto prodromico e intenda contestare la pretesa tributaria conosciuta attraverso l'estratto. Tuttavia, tale possibilità viene meno se l'amministrazione dimostra la rituale notificazione degli atti presupposti.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile, in linea generale, quando il contribuente dimostri o deduca di non aver ricevuto la cartella o l'atto presupposto e abbia un interesse concreto a contestare la pretesa.
- La mera conoscenza dell'esistenza del debito tramite l'estratto di ruolo non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se l'amministrazione prova che la cartella è stata regolarmente notificata.
- In casi analoghi, l'esito dipende soprattutto dalla documentazione sulla notifica: relata, ricevute di consegna, avvisi di ricevimento, notifiche tramite PEC o altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza legale dell'atto.
- Se la notifica dell'atto prodromico è valida, il contribuente deve normalmente contestare tempestivamente l'atto nei termini decorrenti dalla notifica, e non può utilizzare l'estratto di ruolo per riaprire termini ormai scaduti.
- L'estratto di ruolo non costituisce, di regola, un autonomo atto impositivo: la sua impugnazione è funzionale a contestare una pretesa non conosciuta per mancata notificazione dell'atto originario.
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