Sentenza del 11/12/2017 n. 571 - Comm. Trib. Prov. Varese
Residenza legale estera - Attività di gestione in Italia - Esterovestizione fittizia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione di esterovestizione fittizia è stata ritenuta fondata. La società, pur avendo la sede legale all’estero, deve essere considerata fiscalmente residente in Italia perché il centro effettivo della gestione e dell’amministrazione risultava collocato nel territorio italiano.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la residenza fiscale effettiva della società. Sebbene la sede legale fosse situata all’estero, è stato sostenuto che la direzione effettiva e il concreto svolgimento delle attività di gestione, comprese le scelte strategiche e l’attività ordinaria, avvenissero in Italia. Gli elementi probatori principali erano la presenza in Italia del gestore, che viveva e operava nel territorio nazionale, nonché la disponibilità di una consistente documentazione contabile ed extracontabile idonea a dimostrare che in Italia venivano esercitati i poteri decisionali e gestionali.
Massime di principio
- La sede legale estera non è sufficiente, da sola, a determinare la residenza fiscale all’estero: occorre verificare dove si trova la sede effettiva della direzione e dell’amministrazione.
- Una società estera può essere considerata fiscalmente residente in Italia quando le decisioni strategiche e la gestione ordinaria sono concretamente assunte e svolte in Italia.
- La presenza stabile in Italia del soggetto che dirige la società costituisce un elemento indiziario rilevante, soprattutto se accompagnata da documentazione contabile ed extracontabile conservata o formata in Italia.
- Per valutare l’esterovestizione occorre considerare complessivamente gli elementi sostanziali della gestione, senza fermarsi alla mera formalità della registrazione o della sede legale estera.
- In situazioni analoghe, la società dovrebbe essere in grado di dimostrare che gli organi societari operano effettivamente all’estero, che le decisioni vengono assunte lì e che l’attività gestionale non è sostanzialmente concentrata in Italia.
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