Sentenza del 11/12/2017 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego rimborso accise - richiesta ufficio incompetente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego o la mancata trattazione della domanda di rimborso delle accise, sostenendo che l'ufficio incompetente, una volta ricevuta l'istanza, avrebbe dovuto inoltrarla all'ufficio competente, soprattutto perché appartenente alla stessa amministrazione. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, l'amministrazione deve cooperare internamente e non può trasferire sul contribuente l'onere di presentare una nuova istanza o avviare un ulteriore giudizio, quando il diritto al rimborso non sia venuto meno.
La decisione
La Cassazione, con la sentenza n. 4773/2009, ha affermato che l'ufficio incompetente deve trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in applicazione dei principi di collaborazione e buona amministrazione. L'errata individuazione dell'ufficio da parte del contribuente non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso né impone necessariamente la presentazione di una seconda istanza. Il principio tutela quindi il contribuente dagli effetti pregiudizievoli derivanti da un disguido interno all'amministrazione.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 4773/2009
L'ufficio incompetente che riceve l'istanza deve inoltrarla all'ufficio competente, tanto più se articolazione della stessa amministrazione.
L'amministrazione deve assicurare la circolazione interna delle istanze e agire secondo collaborazione, evitando che un errore nell'individuazione dell'ufficio competente danneggi il contribuente.
Principio di collaborazione tra organi della pubblica amministrazione
Gli uffici appartenenti alla medesima amministrazione devono cooperare per individuare e coinvolgere l'organo competente, senza imporre al contribuente inutili duplicazioni procedurali.
Massime di principio
- Quando un'istanza viene presentata a un ufficio incompetente della stessa amministrazione, l'ufficio dovrebbe trasmetterla tempestivamente a quello competente, invece di limitarsi a respingerla.
- L'errore nell'individuazione dell'ufficio competente non dovrebbe comportare la perdita del diritto sostanziale del contribuente, se l'istanza è stata presentata in modo riconoscibile e nei termini.
- In materia di rimborsi, l'amministrazione deve evitare formalismi che costringano il contribuente a presentare una seconda domanda o a instaurare un nuovo giudizio senza necessità.
- È comunque prudente verificare l'ufficio competente e conservare la prova della data di presentazione dell'istanza, chiedendo eventualmente la trasmissione interna e formulando riserva di ogni diritto.
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