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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7904/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riformato la sentenza di primo grado e li aveva ritenuti responsabili per i fatti occorsi il 25 aprile 2016 al Cimitero Maggiore di Milano (manifestazione commemorativa dei caduti della RSI con circa 300 persone, durata ~30 minuti, esecuzione di 'chiamata del presente' e 'saluto romano'). I ricorrenti deducono errata applicazione di legge e vizio di qualificazione giuridica: sostengono che le condotte contestate fossero riconducibili esclusivamente all'art. 5 L. 20 giugno 1952 n. 645 (legge Scelba), che punisce le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e, secondo loro, richiede la valutazione del pericolo concreto di ricostituzione del partito; contestano l'applicazione dell'art. 2 D.L. 26 aprile 1993 n. 122 (legge Mancino), che riguarda simboli di organizzazioni che attualmente perseguono finalità discriminatoire, e la riqualificazione operata in secondo grado senza adeguato contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che non sussiste un rapporto di specialità tra la legge Scelba e la legge Mancino in termini tali da giustificare la riqualificazione operata dalla Corte d'Appello; ha precisato che l'art. 2 del D.L. 122/1993 si applica solo con riferimento a gruppi/organizzazioni effettivamente esistenti e operanti nell'attualità (quindi non alla mera rievocazione storica di simboli), mentre l'art. 5 della legge Scelba inquadra la manifestazione esteriori del disciolto partito fascista. Ne consegue l'illegittimità della riqualificazione ai fini dell'applicazione della legge Mancino e la prevalenza, nel caso concreto, dell'inquadramento operato dal Tribunale ai sensi della legge Scelba, con conseguente riconoscimento dell'assenza di profili di punibilità per mancanza del pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista (quindi sostanziale accoglimento del motivo dei ricorrenti e annullamento della sentenza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 5 L. 20 giugno 1952 n. 645 (legge Scelba)

    Incrimina le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista in pubbliche riunioni. La norma descrive la condotta senza richiedere elementi ulteriori nel testo; la qualificazione della fattispecie come reato di "pericolo concreto" è frutto di interpretazione costituzionale giurisprudenziale, ma non altera la struttura astratta della fattispecie.

  • art. 2 D.L. 26 aprile 1993 n. 122 (legge Mancino)

    Sanziona in pubbliche riunioni l'ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni (di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654). Deve essere integrata con la nozione di organizzazione prevista dall'art. 3 della L. 654/1975 e si applica solo con riferimento a gruppi/organizzazioni esistenti e operanti nell'attualità, collegati a finalità di incitamento alla discriminazione o violenza.

  • art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654

    «è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi..."

    Definisce l'ambito soggettivo delle organizzazioni cui si riferisce la legge Mancino: la norma riguarda gruppi attuali che perseguono finalità discriminatorie, non semplici ricordi o rievocazioni storiche.

  • art. 604-bis cod. pen. (richiamato)

    Norma codificata che recepisce disposizioni sulla propaganda e costituzione o partecipazione a organizzazioni con scopi di incitamento alla discriminazione; serve oggi per integrare l'art. 2 D.L. 122/1993 nel confronto di typicità.

  • art. 15 cod. pen. (specialità)

    Regola il criterio di specialità tra norme penali; la Cassazione ricorda che per applicare specialità occorre confronto strutturale tra le fattispecie e individuazione di un elemento specializzante (continuità/continenza tra fattispecie), non la semplice differenza interpretativa sul profilo della punibilità (pericolo concreto vs presunto).

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato come strumento da usare se entrambi i reati risultassero integrati nello stesso fatto (concorso materiale), applicabile ove riscontrabile la fattispecie di entrambi gli illeciti.

  • Sez. I n. 21409 del 27.3.2019 (giurisprudenza citata)

    Decisione precedente che aveva ritenuto il "saluto romano" integrativo dell'art. 2 D.L. 122/1993 in termini di pericolo astratto; la Cassazione nel caso esaminato ha manifestato dissenso rispetto all'applicazione automatica di quella interpretazione, richiedendo invece l'accertamento dell'esistenza di un gruppo attuale cui riferire la simbologia.

Massime di principio

  • La legge Scelba (art. 5 L.645/1952) riguarda la manifestazione esteriori del disciolto partito fascista e va applicata quando i fatti consistono in rievocazioni simboliche storiche non connesse a un gruppo attuale cui riferire responsabilità associative.
  • La legge Mancino (art. 2 D.L. 122/1993, integrata dall'art. 3 L.654/1975 e oggi dall'art. 604-bis c.p.) si applica solo se il simbolo o gesto è riconducibile a organizzazioni/gruppi effettivamente esistenti e operanti nell'attualità, i cui scopi includano incitamento alla discriminazione o alla violenza.
  • Il criterio di specialità ex art. 15 c.p. richiede confronto strutturale tra fattispecie e la presenza di un elemento specializzante di continenza; non è consentito basare la scelta tra norme su valutazioni interpretative estrinseche (es. pericolo concreto vs presunto).
  • Se entrambi i reati risultano integrati concretamente (es. gruppo attuale che utilizza simboli fascisti e le condotte sono idonee alla ricostituzione del partito), va considerato il concorso di reati secondo le norme generali (art. 81 c.p.).
  • La riqualificazione in sede d'appello comporta obblighi di contraddittorio e deve rispettare i limiti di tipicità e tassatività delle norme penali; non è legittima una riqualificazione che aggiri la necessità di verificare l'esistenza di un gruppo attuale quando la norma lo richiede.

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