Sentenza del 31/10/2019 n. 28051 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva confermato l'accoglimento parziale del ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore TARSU per gli anni 2008-2011, calcolata applicando tariffe maggiorate deliberate dalla Giunta comunale. Il ricorso per cassazione è stato notificato tramite servizio postale, ma il Comune non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata e non ha dimostrato l'esistenza di circostanze obiettive che ne avessero impedito il tempestivo recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento non consentiva di provare l'avvenuta e valida notificazione del ricorso né la regolare instaurazione del contraddittorio, considerato che il contribuente non si era costituito. È stata confermata, di fatto, la decisione favorevole al contribuente sui maggiori importi TARSU. Non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione. Il Comune è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
La notificazione a mezzo posta richiede la prova della consegna mediante avviso di ricevimento.
L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto, la data della notificazione e l'identità della persona che lo ha ricevuto.
Disciplina delle notificazioni a mezzo posta.
Nel processo tributario, quando il ricorso è notificato tramite il servizio postale, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per provare la conoscibilità legale dell'atto e la valida instaurazione del contraddittorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.
Quando un'impugnazione viene dichiarata inammissibile e ricorrono i presupposti temporali previsti dalla legge, la parte che l'ha proposta deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Prevede il raddoppio del contributo unificato, mediante il pagamento di un ulteriore importo, in caso di esito negativo dell'impugnazione nei casi stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso tramite posta non si perfeziona, ai fini della prova processuale, con la sola spedizione: occorre documentare la consegna mediante l'avviso di ricevimento.
- Se la controparte non si costituisce e il ricorrente non produce l'avviso di ricevimento, il giudice non può verificare la regolare instaurazione del contraddittorio; la conseguenza può essere l'inammissibilità del ricorso, non una semplice irregolarità sanabile.
- Chi notifica un atto processuale tramite posta deve conservare e depositare l'originale o una copia dell'avviso di ricevimento. In caso di smarrimento, deve dimostrare di aver diligentemente richiesto un duplicato e l'eventuale impossibilità oggettiva di ottenerlo.
- L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce l'esame dei motivi nel merito e può comportare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
- L'assenza di attività difensiva della parte vittoriosa può escludere la liquidazione delle spese processuali, anche se la decisione è favorevole a tale parte.
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