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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18583/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo si è denunciato vizio di motivazione nella determinazione della pena, chiedendo alla Cassazione di rideterminare il trattamento sanzionatorio partendo dal minimo edittale per la pena base, applicando la massima riduzione per il tentativo ex art. 56 c.p., le attenuanti generiche e il minimo aumento per la continuazione. La censura, in sostanza, mirava a ottenere una diversa quantificazione della pena, ritenuta troppo elevata rispetto ai criteri invocati dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, attività riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità quando la determinazione non sia arbitraria o manifestamente illogica. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata, perché aveva spiegato sia il distacco dal minimo edittale, anche in ragione dello stadio avanzato del tentativo, sia il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili, sulle modalità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la massima riduzione di pena per il tentativo; la Corte non mette in discussione la norma, ma afferma che la sua applicazione concreta rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti della motivazione non illogica.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e degli aumenti o diminuzioni deve essere effettuata secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, rimessi alla valutazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione della congruità della pena, salvo che la quantificazione sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza elementi concreti come assenza di indici positivi, modalità del fatto e precedenti penali.
  • Nel giudizio sul trattamento sanzionatorio, anche lo stadio avanzato del tentativo può essere legittimamente considerato per discostarsi dal minimo edittale.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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