Sentenza del 25/03/2016 n. 1540 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo - Provvedimento di diniego della definizione agevolata - Pagamento anticipato rispetto all'entrata in vigore della norma - Obbligazione tributaria adempiuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il provvedimento di diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002. Il pagamento era stato effettuato prima dell'entrata in vigore della norma e, quindi, non secondo la tempistica formale del programma di definizione. La questione riguardava se tale anticipazione impedisse di considerare adempiuta l'obbligazione tributaria.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata accolta. Il pagamento anticipato, se effettuato in misura corrispondente a quella prevista dal programma di definizione agevolata, dimostra la volontà di adempiere e non può essere vanificato per una mera irregolarità temporale. Il mancato rispetto della sequenza temporale prevista dalla norma non annulla l'effetto sostanziale dell'adempimento, anche in applicazione dei principi di affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
La norma disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Il pagamento in misura ridotta può estinguere l'obbligazione quando rispecchia sostanzialmente il programma previsto, anche se eseguito prima dell'entrata in vigore della disposizione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."
Il principio di affidamento e buona fede impedisce all'Amministrazione di disconoscere un adempimento sostanzialmente conforme alla definizione agevolata per una mera difformità temporale, quando la condotta del contribuente evidenzi una chiara volontà di regolarizzare la propria posizione.
Massime di principio
- Quando il contribuente ha eseguito un pagamento sostanzialmente conforme a una procedura di definizione agevolata, una mera anticipazione temporale non dovrebbe comportare automaticamente la perdita del beneficio.
- Ai fini della valutazione dell'adempimento rilevano non solo il rispetto formale delle scadenze, ma anche la volontà concreta del contribuente e la corrispondenza dell'importo versato a quello richiesto dalla procedura.
- I principi di affidamento, collaborazione e buona fede possono impedire all'Amministrazione finanziaria di adottare un diniego basato esclusivamente su irregolarità formali o temporali prive di effetti sostanziali.
- La soluzione dipende comunque dalla disciplina specifica applicabile, dalla prova del pagamento, dalla sua entità e dall'assenza di ulteriori violazioni rispetto ai requisiti della definizione agevolata.
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