Cassazione Penale, Ordinanza n. 29143/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non adeguatamente sviluppato, perché privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e comunque infondato nel merito, poiché non sussisteva contraddittorietà: la motivazione aveva applicato il principio per cui, oltre al dato scientifico dell'esito positivo delle analisi, occorre anche la prova dello stato di alterazione al momento del controllo, prova che risultava valorizzata nella decisione di merito.
Norme richiamate
art. 187, commi 1-5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disciplina la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti; per la configurabilità del reato, oltre all'esito positivo delle analisi, è necessario accertare lo stato di alterazione al momento del controllo.
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
richiamata sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e sulla necessità di una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
richiamata in tema di requisiti dei motivi d'appello, principi ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione quanto alla necessaria analiticità della critica.
Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De Rosa, Rv. 284099 - 01
afferma che, per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, al dato scientifico positivo deve accompagnarsi la prova dello stato di alterazione al momento del controllo.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di contraddittorietà della motivazione richiede una critica effettiva, specifica e analitica alle argomentazioni della sentenza impugnata; un motivo meramente assertivo è inammissibile.
- Per la configurabilità del reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti non basta l'esito positivo degli accertamenti tossicologici, occorrendo anche la prova dello stato di alterazione psicofisica al momento della guida o del controllo.
- La motivazione di merito non è contraddittoria quando valorizza, oltre al dato scientifico, ulteriori elementi dimostrativi dello stato di alterazione dell'agente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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