Ordinanza n. 19/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Comune di Montecastrilli e comunicato via PEC in data 18/12/2025, avente ad oggetto: “Provvedimento di rigetto della comunicazione di trasferimento titolarità impianto distributore carburanti su SP.9 Tuderte-Amerina autorizzazioni impianto distributori carburanti” con il quale viene negato il trasferimento della titolarità di detto impianto dalla società Ewagrill S.n.c. di Salzillo Vincenzo & C. all’odierna ricorrente; - di tutti gli atti ad essi preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, ivi incluso in parte qua l’atto del Servizio di polizia Municipale prot. n. 14424 del 03/12/2025 di revoca ad autorizzazione comunale relativa ad attività di impianto distributori carburanti, mai comunicato alla ricorrente e conosciuto solo attraverso il richiamo contenuto negli atti precedentemente indicati, e nei confronti della quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti e, in parte qua, revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'impianto con ordine di immediata chiusura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale comunicato via PEC il 18 dicembre 2025, con cui è stata respinta la comunicazione di trasferimento della titolarità dell'impianto di distribuzione carburanti precedentemente intestato ad altra società. Ha inoltre contestato, per quanto di interesse, la revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'impianto, conosciuta soltanto mediante il richiamo contenuto negli atti impugnati, riservandosi di proporre motivi aggiunti. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti. Dal testo emergono quali circostanze decisive l'interdittiva antimafia adottata nei confronti sia della titolare originaria sia della società subentrante e la conseguente revoca comunale dell'autorizzazione, intervenuta prima della comunicazione di trasferimento della titolarità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti è soggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 32/1998, a comunicazione al Comune. Tuttavia, quando la ricorrente ha effettuato la comunicazione il 16 dicembre 2025, il Comune aveva già revocato l'autorizzazione all'esercizio e ordinato l'immediata chiusura dell'impianto, dopo avere accertato le interdittive antimafia riguardanti sia la titolare originaria sia la subentrante. Il Comune doveva pertanto tenere conto della revoca nel definire la comunicazione di trasferimento. Il TAR ha inoltre ritenuto che un'eventuale misura cautelare sarebbe stata comunque inutiliter data, poiché l'Agenzia delle Dogane aveva successivamente revocato la licenza fiscale dell'impianto con atto del 16 gennaio 2026, non impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 32/1998
Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti è soggetto alla comunicazione al Comune interessato.
La comunicazione al Comune costituisce l'adempimento previsto per il trasferimento della titolarità, ma l'amministrazione deve considerare gli atti già adottati sull'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, inclusa la revoca intervenuta prima della comunicazione.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, che il TAR ha respinto.
interdittiva antimafia
Il testo la indica come presupposto dell'accertamento comunale che ha condotto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio e alla chiusura dell'impianto; non è indicata una specifica disposizione normativa applicata.
Massime di principio
- La comunicazione del trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti non impedisce al Comune di considerare una revoca dell'autorizzazione all'esercizio già adottata prima della comunicazione stessa.
- Quando l'autorizzazione comunale all'esercizio di un impianto è stata revocata e ne è stata ordinata la chiusura, la domanda cautelare diretta a sospendere il diniego del trasferimento della titolarità può essere respinta se la sospensione non consentirebbe comunque l'esercizio dell'attività.
- La sopravvenuta revoca della licenza fiscale dell'impianto, non impugnata, rende inutiliter data una misura cautelare riguardante il solo diniego comunale di trasferimento della titolarità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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