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Sentenza

Sentenza n. 1539/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 91 del 2026: della sentenza del Tribunale di Modena n. 555/2025.. quanto al ricorso n. 573 del 2026: - della sentenza del Tribunale di Modena n. 555/2025; - della sentenza del Tribunale di Modena n. 722/2024..

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento delle sentenze del Tribunale di Modena n. 555/2025 e n. 722/2024, quanto al pagamento delle somme riconosciute alla docente e delle spese legali liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente e avvocato)

Prevale il privato

La controversia

Con il ricorso n. 91/2026 la docente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 555/2025, passata in giudicato, deducendo il mancato pagamento delle somme riconosciutele. Con il ricorso n. 573/2026 il difensore, agendo in proprio, ha chiesto il pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze del Tribunale di Modena n. 555/2025 e n. 722/2024. Le sentenze erano state notificate al Ministero ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato che le spese legali erano state pagate, rispettivamente, il 22 aprile 2026 e il 7 luglio 2026, dopo il deposito del ricorso del 15 aprile 2026.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti per connessione. Per il ricorso n. 573/2026 il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento sopravvenuto delle spese legali aveva integralmente soddisfatto la pretesa. Ha invece accolto il ricorso n. 91/2026, non risultando in atti il pagamento delle somme dovute alla docente in esecuzione della sentenza n. 555/2025; ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguirla entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto alla docente. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo equa la previsione di interessi o rivalutazione già contenuta nella sentenza da ottemperare, anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da lui delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di entrambi i ricorsi, liquidate complessivamente in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione dei contributi unificati versati; spese distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ciò premesso Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., per quanto concerne il ricorso 573 del 2025.

    Il pagamento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. n. 555/2025 di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando le misure economiche già previste nel titolo, valutate eque dal giudice dell'ottemperanza, risultino idonee anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. n. 555/2025 di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    Nel caso concreto il titolo da eseguire riconosceva interessi o rivalutazione dalla data in cui sorgeva il diritto all'accredito del beneficio per ciascun anno fino alla sua attribuzione; il TAR ha ritenuto equa tale misura e ha escluso un'ulteriore penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se nel corso del processo l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'assenza di prova del pagamento delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine all'amministrazione di eseguire il titolo entro il termine fissato dal giudice.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo da eseguire già prevede interessi o rivalutazione e il giudice ritiene che tale misura sia equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
  • In caso di persistente inadempimento all'ordine di ottemperanza, il giudice può disporre l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte e da svolgersi entro il termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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