Cassazione Civile, Ordinanza n. 06596/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da due compravendite aventi ad oggetto il medesimo compendio immobiliare: una prima vendita del 31 luglio 2012 dalla società poi fallita a un primo acquirente, e una seconda vendita del 16 gennaio 2013 dal primo acquirente a una società subacquirente. Il fallimento ha agito in revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. contro il primo acquirente e contro la subacquirente, sostenendo che quest'ultima conoscesse la revocabilità della prima compravendita e quindi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sulla base di indici quali la pendenza di una procedura esecutiva sull'immobile, l'asserita incapienza patrimoniale della cedente, il prezzo ritenuto vile e la riconducibilità economica delle parti della prima vendita. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria verso il primo acquirente ma rigettato la domanda verso la subacquirente; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto nei confronti di quest'ultima, ritenendo non provata la sua consapevolezza. In cassazione il fallimento ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. perché l'accertamento della consapevolezza era stato svolto con riferimento alla seconda compravendita invece che alla prima; 2) violazione del giudicato interno e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per errata valutazione degli indizi sull'insolvenza; 3) contraddittorietà della motivazione e omesso esame di un fatto decisivo circa l'entità dell'indebitamento della cedente; 4) violazione degli artt. 1362 e 1324 c.c. per mancata considerazione della lettera di intenti e della subordinazione dell'acquisto alla cancellazione dei gravami. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel caso di revocatoria cd. a cascata, quando il curatore agisca anche verso il subacquirente che abbia trascritto il proprio titolo prima della trascrizione della domanda revocatoria, la mala fede richiesta dall'art. 2901, quarto comma, c.c. va riferita alla consapevolezza della revocabilità dell'atto compiuto dal proprio dante causa, cioè della prima compravendita, mentre è irrilevante verificare se le condizioni dell'azione sussistano anche rispetto all'acquisto finale del subacquirente. Poiché la sentenza impugnata aveva invece concentrato l'indagine sulla seconda vendita, la Cassazione ha cassato con rinvio, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base per l'azione revocatoria esperibile dal curatore anche nei confronti degli aventi causa del primo acquirente, in coordinamento con l'art. 2901 c.c.
In caso di revocatoria a cascata, il curatore che agisca contro il subacquirente a titolo oneroso deve provare la consapevolezza, in capo a quest'ultimo, della lesione arrecata ai creditori dall'atto compiuto dal proprio dante causa; è irrilevante accertare la revocabilità anche dell'acquisto finale del subacquirente.
È richiamato per spiegare che, se la trascrizione della revocatoria è successiva al trasferimento al subacquirente, l'opponibilità della sentenza verso di lui presuppone la mala fede ai fini dell'esecuzione forzata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È utilizzato quale parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i motivi di nullità della sentenza dedotti dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È evocato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
È richiamato in relazione alla dedotta formazione di giudicato interno su alcuni accertamenti di fatto.
È richiamato per censurare il governo delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito.
È richiamato per censurare la valutazione degli indizi posti a fondamento della prova presuntiva.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o contraddittoria dedotto nel terzo motivo.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza.
È invocato per la pretesa errata interpretazione della lettera di intenti relativa all'acquisto dell'immobile.
È richiamato per estendere i criteri di interpretazione del contratto all'atto negoziale dedotto in giudizio.
Massime di principio
- Nel caso di revocatoria ordinaria proposta dal curatore anche contro il subacquirente a titolo oneroso, la mala fede richiesta dall'art. 2901, quarto comma, c.c. va accertata con riferimento alla consapevolezza della revocabilità dell'atto compiuto dal proprio dante causa, non dell'acquisto finale del subacquirente.
- Nella revocatoria a cascata è irrilevante che le condizioni dell'azione sussistano anche in relazione all'ultimo trasferimento, perché l'inefficacia del subacquisto deriva in via riflessa dalla revocabilità dell'atto originario lesivo.
- Il giudice di merito deve misurare gli indizi di conoscenza del pregiudizio con riguardo all'atto revocabile posto a monte della catena traslativa; fondare l'accertamento sulla sola seconda vendita integra falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.
- Quando il curatore agisce ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. contro più anelli della catena traslativa, l'onere probatorio sulla consapevolezza del subacquirente resta a carico dell'attore secondo le regole ordinarie della ripartizione della prova.
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