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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31408/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di evasione commesso il 20/06/2016 (pena: 1 anno reclusione) deducendo la violazione della legge n. 67/2014 e delle norme sulla irreperibilità. Si censura l'omessa declaratoria di irreperibilità e la mancata sospensione del procedimento quando l'irreperibilità dell'imputato era emersa (decreto di irreperibilità del 3/10/2017 relativo alla notifica dell'avviso di conclusione indagini). Nonostante la Corte territoriale avesse rilevato la mancata emissione del decreto di irreperibilità ai fini della notifica della citazione in appello e avesse rinviato per gli adempimenti, la citazione è stata poi notificata al difensore d'ufficio, procedura ritenuta non equivalente alla notifica all'imputato irreperibile, con conseguente nullità assoluta del procedimento ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la procedura applicata (notifica della citazione al difensore d'ufficio senza previa declaratoria di irreperibilità e senza sospendere il processo) è inidonea quando l'imputato è irreperibile, configurando una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado. Ha quindi annullato la sentenza di primo grado e quella d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il prosieguo del procedimento secondo le regole previste (ricerca e notifiche o sospensione ai sensi delle norme sull'irreperibilità).

Norme richiamate

  • Legge n. 67 del 28 aprile 2014

    Ha introdotto nel codice di procedura penale le disposizioni sull'irreperibilità e sulle conseguenze processuali della celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto violata la disciplina qui prevista.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla, altresì, la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado

    La norma genera una nullità assoluta quando il processo prosegue nonostante l'emersione dell'irreperibilità e l'omessa applicazione dei rimedi degli artt. 420-ter/420-quater; la Corte ha applicato direttamente tale disposizione per annullare le sentenze e disporre la trasmissione degli atti.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma prevista per le ricerche e gli adempimenti in caso di irreperibilità; la Corte richiama l'obbligo di provvedere a tali formalità prima di procedere.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo ove l'imputato risulti irreperibile; la Corte ha ritenuto che la mancata sospensione abbia prodotto nullità assoluta.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Regola la notifica al difensore; la Corte ha precisato che la notifica al difensore non è equipollente alla notifica all'imputato resosi irreperibile e quindi non può sostituire gli adempimenti previsti per l'irreperibilità.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alla notifica dell'avviso di conclusione indagini: l'irreperibilità era emersa già in quella fase, facendo scattare la necessità degli adempimenti speciali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020 (procedimento scritto)

    Norma processuale emergenziale citata per giustificare la trattazione scritta del procedimento in cassazione (trattazione scritta delle conclusioni se non richiesta discussione orale).

  • art. 23, comma 1, d.l. n. 149 del 2020

    Richiamata in riferimento alle forme con cui la causa veniva decisa nel corso del procedimento d'appello; comunque non idonea a sopperire alla mancata declaratoria di irreperibilità.

Massime di principio

  • Se l'imputato diviene irreperibile, il giudice deve emettere il decreto di irreperibilità e attivare le ricerche previste dagli artt. 420-ter/420-quater; in mancanza deve sospendere il processo.
  • La notifica della citazione o degli atti al difensore non può sostituire la notifica all'imputato irreperibile; applicare la disciplina della contumacia in questi casi è illegittimo.
  • La celebrazione del processo nonostante l'irreperibilità configura una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis; conseguenza tipica è l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
  • Il giudice d'appello che riscontri prova che si sarebbe dovuto adottare misure per l'irreperibilità deve dichiarare la nullità e rinviare gli atti; se l'imputato prova in seguito un'incolpevole mancata conoscenza, va disposta la restituzione degli atti al primo grado.
  • I giudici devono documentare le ricerche effettuate e le cause dell'inesito rintraccio; la mancata motivazione o omissione degli adempimenti può determinare l'annullamento della sentenza.

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