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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1897 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Classamento - Realizzazione di opere per l'adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche - Nuovo classamento dell'immobile - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: il nuovo classamento è ritenuto illegittimo perché le opere descritte, in assenza di una trasformazione dell’immobile e considerata la configurazione rimasta invariata per decenni, costituiscono soltanto un adeguamento per l’accessibilità e non giustificano l’aumento della categoria, della classe o dei vani catastali. Il testo fornito non specifica ulteriori statuizioni, come la regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il nuovo classamento dell’immobile, sostenendo che le opere eseguite — una scala esterna e una piattaforma elevatrice — erano interventi di adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche e non avevano trasformato o ristrutturato l’immobile in modo da giustificare una categoria catastale superiore, l’aumento della classe o dei vani. Il testo fornito non indica importi, date, estremi dell’atto impugnato né il giudice o il grado della decisione.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336

    Il riferimento normativo è indicato nel testo, ma non è riportato un passaggio della decisione che ne esponga l’interpretazione; dalla sintesi risulta soltanto che l’adeguamento alle barriere architettoniche, senza trasformazioni rilevanti dell’immobile, non giustifica il riclassamento.

Massime di principio

  • Le opere dirette a eliminare le barriere architettoniche non determinano automaticamente un aumento del classamento catastale: occorre verificare se abbiano prodotto una trasformazione effettiva e rilevante dell’immobile.
  • La realizzazione di una scala esterna o di una piattaforma elevatrice, se costituisce un mero adeguamento per l’accessibilità e lascia sostanzialmente invariata la configurazione dell’immobile, non basta da sola a giustificare una categoria o una classe superiore né un aumento dei vani.
  • Il classamento deve fondarsi sulle caratteristiche catastalmente rilevanti dell’immobile e sulle modifiche effettivamente apportate, non sulla sola presenza di opere funzionali all’accessibilità.

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