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Ordinanza

Ordinanza n. 1384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis, n. 808/2026, che aveva accolto l’istanza cautelare delle docenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docenti appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva accolto la domanda cautelare proposta da due docenti nell’ambito di una controversia relativa alla loro permanenza in graduatoria tra i vincitori e alla prosecuzione del rapporto di lavoro scolastico. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità o le censure articolate nell’appello; emerge soltanto che le amministrazioni chiedevano la riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora richiesto per l’accoglimento della domanda cautelare. La decisione è stata fondata sulla fissazione dell’udienza pubblica di merito in primo grado al 23 settembre 2026 e sul fatto che le docenti avevano stipulato contratti di lavoro con l’Amministrazione scolastica per l’intero anno scolastico, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026. Nel bilanciamento degli interessi, è stato ritenuto prevalente l’interesse delle docenti a permanere nella graduatoria tra i vincitori e a proseguire il rapporto di lavoro senza il rischio di risoluzione contrattuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    insussistenza delle condizioni per accogliere l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnazione non ravvisando il periculum in mora necessario per modificare la misura cautelare adottata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, la riforma della misura adottata dal giudice di primo grado richiede la sussistenza delle condizioni cautelari, compreso il periculum in mora; in mancanza, l’appello deve essere respinto.
  • La prossimità della decisione di merito può escludere il periculum in mora, soprattutto quando il giudizio di primo grado sia già fissato a breve distanza temporale.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, deve essere valorizzato l’interesse del lavoratore a evitare la risoluzione del rapporto di lavoro pendente fino alla definizione della controversia, quando tale rapporto sia stato instaurato per l’intero periodo considerato.
  • La permanenza cautelare in una graduatoria tra i vincitori può essere mantenuta quando sia necessaria a evitare il rischio immediato di cessazione del rapporto di lavoro e prevalga, nel bilanciamento, l’interesse del destinatario della misura.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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