Cassazione Penale, Ordinanza n. 31152/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso viene dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna già pronunciata in appello per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, dall'altro, la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva pecuniaria. La Corte rileva che le censure sono formulate in modo generico e non si confrontano con la motivazione e con gli apprezzamenti di merito del giudice di appello.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo il riferimento al reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La dedotta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché la censura era generica e non confrontata con la motivazione di merito.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare in modo astratto o generico l'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto: occorre confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a base del diniego.
- Le doglianze relative alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva devono essere argomentate in modo puntuale e riferite agli apprezzamenti concreti compiuti nella decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La genericità dei motivi e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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