Cassazione Penale, Ordinanza n. 14964/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 341-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza della responsabilità, deducendo in particolare l'insussistenza del requisito della presenza di più persone, ritenuto necessario ai fini della fattispecie. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto e una lettura alternativa del compendio probatorio, senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione di merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata era congruamente motivata e il ricorrente non si confrontava con tale motivazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurabilità della fattispecie oltre a rilevare che la doglianza sulla presenza di più persone è una questione di fatto non scrutinabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
Identifica il reato contestato e oggetto della condanna impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparenza di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
- La doglianza sulla sussistenza degli elementi fattuali della fattispecie incriminatrice è inammissibile quando si risolve in una richiesta di lettura alternativa della vicenda già esaminata dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le argomentazioni logiche poste a base della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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