Cassazione Penale, Sentenza n. 3710/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Milotti ha proposto istanza di riammissione ai lavori di pubblica utilità (pena sostitutiva) ritenuta inammissibile de plano dal Giudice dell'esecuzione in quanto mera riproposizione di questione già trattata. In precedenza il Giudice aveva revocato la pena sostitutiva ritenendo che Milotti avesse svolto i lavori in modo discontinuo e non avesse iniziato l'attività presso il nuovo ente, sulla base di annotazione dei Carabinieri del 16/10/2022. La difesa ha prodotto, in un successivo incidente di esecuzione (istanza 3/2/2023), documentazione (richiesta di copertura INAIL del secondo ente del 16/10/2022 e attestazione del 19/12/2022 dell'Associazione "La Staccionata") che dimostrava che l'assicurazione decorreva dopo 10 giorni dall'iscrizione e dunque che l'avvio dei lavori non poteva avvenire prima; sostiene che si trattava di fatti/ documenti nuovi non esaminati e che il provvedimento impugnato ometteva la fissazione in camera di consiglio e l'esame della documentazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha censurato la decisione di decidere de plano senza esaminare la documentazione allegata, rilevando la manifesta illogicità della motivazione che sosteneva che i medesimi documenti erano già stati valutati in precedenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la preclusione riguarda solo le questioni effettivamente dedotte e decise e che è ammessa la riproposizione quando siano allegati fatti nuovi. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gorizia - Ufficio GIP, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
Invocata dalla difesa per lamentare l'omessa fissazione in camera di consiglio; dal testo non risulta un approfondito esame di questa norma ma è stata dedotta come vizio procedurale relativo alla modalità decisoria.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per il principio di preclusione nell'esecuzione: è inammissibile la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise, salvo che siano allegati fatti nuovi non valutati in precedenza.
Richiamato come principio generale del giudizio di cognizione estendibile anche all'esecuzione: la limitazione della possibilità di reiterare questioni deve conciliarsi con la possibilità di proporre istanze fondate su circostanze nuove.
Massime di principio
- La preclusione nell'ambito dell'esecuzione vale solo per le questioni effettivamente dedotte ed effettivamente decise: non impedisce la riproposizione quando siano allegati fatti nuovi o documenti che non sono stati valutati nella precedente decisione.
- Se un'istanza esecutiva è corredata da documenti nuovi o da fatti cronologicamente sopravvenuti, il giudice non può decidere de plano per inammissibilità: è tenuto a esaminare la documentazione e a motivare specificamente il rigetto.
- La decisione de plano che non indica le ragioni per cui ritiene che le nuove deduzioni siano mera riproposizione è vulnerabile per vizio di motivazione e può essere annullata in sede di legittimità.
- Quando la parte lamenta omissioni procedurali rilevanti (es. omessa camera di consiglio o mancato esame di documenti probatori), tali profili devono essere esaminati: in mancanza la decisione può essere revocata e il procedimento rinviato per nuovo esame.
- In casi assimilabili, è utile documentare con chiarezza la novità delle circostanze (date dei documenti, attestazioni che mostrino decorrenze temporali) per distinguere la nuova istanza da una mera riproposizione.
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