Cassazione Civile, Ordinanza n. 05876/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2017, riferito a un immobile sito nel Comune di Guidonia Montecelio. La società contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo di non essere proprietaria né titolare di alcun diritto reale sul bene e, quindi, di non essere soggetto passivo IMU. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e poi l'appello. In cassazione la società ha proposto un unico motivo denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 e omesso esame del contenuto decisivo del ricorso introduttivo, lamentando che i giudici di merito non avessero valutato la documentazione prodotta a dimostrazione dell'assenza di titolarità di diritti reali sull'immobile. In memoria, la ricorrente ha inoltre dedotto un giudicato esterno formatosi su altre pronunce della CGT del Lazio, passate in giudicato, che avevano accertato la mancanza di titolarità di diritti reali in capo alla società per annualità diverse ma sul medesimo cespite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il sopravvenuto giudicato esterno, prodotto dalla ricorrente e riferito ad altre annualità, imponesse al giudice del rinvio di verificare il contenuto di quelle decisioni e di accertare se la società fosse o meno titolare dell'immobile tassato e, conseguentemente, se sussistessero i presupposti dell'imposizione IMU. È stata quindi cassata la sentenza d'appello con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in sede di legittimità
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata dalla ricorrente per l'omesso esame di un fatto/contesto decisivo dedotto in giudizio
richiamato quale norma sulla soggettività passiva dei tributi immobiliari, in combinazione con il sistema IMU/ICI, nel senso che il tributo grava sul proprietario o titolare di un diritto reale sul bene
richiamato per la proposta di definizione accelerata e la successiva opposizione della ricorrente
art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011
richiamato per affermare che i soggetti passivi IMU sono tassativamente il proprietario, il titolare di diritti reali specifici, il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario
richiamati nel precedente giurisprudenziale citato per affermare che soggetto passivo dell'imposta può essere solo il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o comunque il possessore che eserciti un diritto corrispondente a diritto reale
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU il soggetto passivo deve rientrare in una delle categorie previste dalla legge in modo tassativo; non è consentita un'estensione analogica a soggetti che non siano proprietari, titolari di un diritto reale, concessionari di aree demaniali o locatari finanziari.
- Se, nel corso del giudizio, sopravviene un giudicato esterno che accerta tra le stesse parti l'assenza di titolarità di diritti reali sul medesimo bene, il giudice del rinvio deve esaminarlo e verificarne l'incidenza sulla sussistenza del presupposto impositivo.
- Quando il contribuente deduce l'assenza di soggettività passiva per mancanza di titolarità reale sull'immobile, la verifica della legittimità della pretesa tributaria dipende dall'accertamento concreto del titolo di possesso o di proprietà in capo al contribuente stesso.
- Il giudicato esterno formatosi su annualità diverse può assumere rilievo decisivo se verte sul medesimo presupposto fattuale e giuridico, imponendo la rivalutazione della pretesa fiscale nel giudizio pendente.
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