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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34808/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, contestando l'emissione di fatture nei confronti di una ASL senza applicazione dell'IVA, in relazione a prestazioni professionali medico-veterinarie eseguite in forza di un contratto privato stipulato con l'ente. I ricorsi avverso gli avvisi erano stati respinti in primo e secondo grado. In cassazione il contribuente aveva proposto quattro motivi di censura contro la sentenza della CTR dell'Umbria, ma prima della decisione definitiva aveva chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi ex d.l. n. 193/2016 e di avere versato quanto dovuto anche per gli avvisi oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i quattro motivi di ricorso perché rileva, sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dall'amministrazione, che il contribuente ha presentato regolare istanza di definizione agevolata dei carichi e ha regolarmente effettuato i pagamenti dovuti per estinguere la controversia relativa agli avvisi di accertamento degli anni 2007 e 2008. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.L. 193/2016

    La presentazione dell'istanza di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione e il pagamento di quanto dovuto determinano l'estinzione della controversia relativa agli atti impugnati.

  • d.l. n. 193/2016

    Richiamato quale base normativa della definizione agevolata che il contribuente ha invocato per estinguere il giudizio.

  • art. 8 del contratto stipulato con l'ASL

    Il giudice di merito aveva valorizzato la clausola contrattuale che qualificava il rapporto come privatistico/libero-professionale ai fini dell'assoggettamento a IVA delle prestazioni.

Massime di principio

  • Quando risulta provata l'adesione a una definizione agevolata dei carichi e il regolare pagamento delle somme dovute con riferimento agli atti oggetto del giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di sopravvenuta definizione della pretesa fiscale mediante procedura agevolata, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo perché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
  • La qualificazione contrattuale del rapporto come libero-professionale può rilevare, nel merito, ai fini dell'assoggettamento a IVA delle prestazioni rese, ma tale profilo resta assorbito se il giudizio si estingue per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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