Cassazione Penale, Ordinanza n. 02871/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisate ipotesi di esonero. La sentenza d'appello, che aveva confermato la condanna per furto aggravato con aggravante della destrezza, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della destrezza. In fatto, la persona offesa era in un supermercato, intenta a visionare la merce, quando le veniva sottratto il portafogli dalla borsa; dal portafogli veniva prelevata la somma di euro 1.350 e il portafogli veniva poi riposto al suo posto, con conseguente ritardo nella percezione del furto. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che non ricorressero i presupposti della destrezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'aggravante sussiste quando l'agente ponga in essere, prima o durante l'impossessamento, una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza nel furto ricorre quando l'agente, prima o durante l'impossessamento del bene altrui, agisca con particolare abilità, astuzia o sveltezza in modo da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore.
- Per integrare la destrezza non è necessario un artificio particolarmente complesso: è sufficiente una condotta concretamente idonea a sottrarre il bene approfittando della distrazione della vittima e a ritardare la percezione dell'evento furtivo.
- In sede di legittimità, la censura sulla sussistenza dell'aggravante è infondata quando la motivazione di merito fornisca una ricostruzione completa, non illogica e coerente delle circostanze di fatto da cui desumere la particolare abilità dell'agente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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