Cassazione Civile, Ordinanza n. 16256/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della definizione agevolata della lite tributaria da parte della società controricorrente, rileva il mancato dissenso dell'Agenzia delle entrate e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione fini IVA importi connessi a un distacco di personale dal Comune di Ventimiglia alla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società annullando gli avvisi; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva poi accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti dei singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e seguenti, depositando le domande di definizione e le ricevute dei versamenti della prima rata per ciascun anno d'imposta, e ha chiesto l'estinzione del giudizio; l'Agenzia non ha formulato osservazioni.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la parte che vi aderisce, depositando domanda e prova dei versamenti dovuti, può ottenere l'estinzione del giudizio nei casi previsti dalla legge
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
la Corte lo richiama come presupposto che giustifica l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria pendente è stata validamente definita in via agevolata ai sensi della legge speciale, e la prova della domanda e dei pagamenti dovuti è depositata in giudizio, il processo si estingue.
- L'estinzione per definizione agevolata può essere dichiarata dalla Corte di cassazione anche in presenza di un ricorso già proposto dall'Ufficio, se la controparte ha aderito alla procedura e l'Amministrazione non contesta i presupposti normativi.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
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