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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16256/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della definizione agevolata della lite tributaria da parte della società controricorrente, rileva il mancato dissenso dell'Agenzia delle entrate e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione fini IVA importi connessi a un distacco di personale dal Comune di Ventimiglia alla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società annullando gli avvisi; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva poi accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti dei singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e seguenti, depositando le domande di definizione e le ricevute dei versamenti della prima rata per ciascun anno d'imposta, e ha chiesto l'estinzione del giudizio; l'Agenzia non ha formulato osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la parte che vi aderisce, depositando domanda e prova dei versamenti dovuti, può ottenere l'estinzione del giudizio nei casi previsti dalla legge

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    la Corte lo richiama come presupposto che giustifica l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria pendente è stata validamente definita in via agevolata ai sensi della legge speciale, e la prova della domanda e dei pagamenti dovuti è depositata in giudizio, il processo si estingue.
  • L'estinzione per definizione agevolata può essere dichiarata dalla Corte di cassazione anche in presenza di un ricorso già proposto dall'Ufficio, se la controparte ha aderito alla procedura e l'Amministrazione non contesta i presupposti normativi.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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