Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 525/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. n.-OMISSIS- del 28 novembre 2025 emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data 26 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università degli Studi della Campania di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione esistenziale del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E/O PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE ALLA CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, dell’Allegato 3 (punti 9–12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell’Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono – neppure in via residuale o derogatoria – la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 r.d. 1269/1938

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Lo studente ha impugnato la nota con cui l’Università ha rigettato l’istanza di trasferimento in entrata per gravi motivi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha domandato, in via cautelare, che l’Università riesaminasse funditus la propria situazione esistenziale e verificasse la sussistenza dei gravi motivi legittimanti il trasferimento. Il ricorrente ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, l. 264/1999, nonché delle disposizioni degli allegati ai decreti ministeriali n. 472/2024 e n. 454/2025, nella parte in cui non prevederebbero una possibilità residuale o derogatoria di trasferimento straordinario e soprannumerario per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare, chiedendo, eventualmente, il rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia involgesse questioni meritevoli di approfondita trattazione in sede di merito, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulle questioni di rito, di merito, sulla legittimità costituzionale o sul rinvio pregiudiziale prospettati. La domanda cautelare non è stata esaminata mediante una misura sospensiva o propulsiva immediata: ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il Collegio ha ritenuto adeguata la tutela mediante la sollecita definizione del giudizio e ha fissato l’udienza pubblica del 20 maggio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 1269/1938

    Norma invocata dal ricorrente quale base dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi; il provvedimento non ne definisce l’interpretazione.

  • art. 3, comma 1, lett. a), l. 264/1999

    Disposizione della cui legittimità costituzionale il ricorrente ha chiesto, eventualmente, la declaratoria; nessuna valutazione è stata resa nell’ordinanza.

  • art. 4, comma 1, l. 264/1999

    Disposizione della cui legittimità costituzionale il ricorrente ha chiesto, eventualmente, la declaratoria; nessuna valutazione è stata resa nell’ordinanza.

  • Allegato 3, punti 9–12, D.M. n. 472/2024

    Disposizioni ministeriali impugnate nella parte contestata dal ricorrente; nessuna valutazione è stata resa nell’ordinanza.

  • Allegato 1, punti 14–19, D.M. n. 454/2025

    Disposizioni ministeriali impugnate nella parte contestata dal ricorrente; nessuna valutazione è stata resa nell’ordinanza.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata definita mediante fissazione celere dell’udienza di merito ai sensi del comma 10, ritenendo tale soluzione idonea ad assicurare adeguata tutela.

  • art. 267 TFUE

    Norma richiamata dal ricorrente quale base dell’eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE; il TAR non ha disposto alcun rinvio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un giudizio cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria immediata, il giudice amministrativo può assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulle questioni di rito e di merito.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale all’accoglimento della domanda cautelare né alla sospensione dell’atto impugnato, ma costituisce una misura processuale ritenuta adeguata a tutelare temporaneamente le ragioni dedotte in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.