Cassazione Penale, Ordinanza n. 27945/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a tre anni di reclusione per un reato tributario ex art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era eccessivamente generica, perché si limitava a riproporre argomentazioni già sottoposte al giudice di appello senza formulare specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo assolutamente generico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la ricorrenza di elementi per ritenere che l'inammissibilità non sia stata determinata da colpa della parte.
Norme richiamate
art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta tipica contestata oltre al richiamo all'articolo.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata quale base del principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo meramente reiterativo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: è necessaria una critica puntuale alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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