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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 417/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 638/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25/06/2024, notificata il 05/07/2024 passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Teramo, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione, per cinque annualità, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 2.500,00. Il ricorso presupponeva il passaggio in giudicato della sentenza e il perfezionamento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consistente nella notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito integralmente il giudicato; la ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta esecuzione e ha chiesto la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso: risultavano sia il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, attestato dalla certificazione di mancata impugnazione, sia la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La sopravvenuta esatta esecuzione ha confermato l'originaria fondatezza dell'azione di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto il presupposto era integrato dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; il TAR ha ritenuto tale condizione verificata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale deve essere dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, ferma la possibilità di esaminare virtualmente la fondatezza del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, nei confronti della pubblica amministrazione, il perfezionamento della condizione di procedibilità consistente nella notificazione del titolo e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, quando interviene dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, se il ricorso risultava originariamente fondato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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