Cassazione Penale, Ordinanza n. 35995/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità per plurimi episodi di furto e ricettazione con recidiva specifica infraquinquennale, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Bergamo, lo aveva riconosciuto colpevole di plurimi episodi di furto e ricettazione, con contestata recidiva specifica infraquinquennale. Ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per i capi B, E e G; b) violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato sub capo A; c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza ex art. 235 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: quanto alla misura di sicurezza, ha rilevato la carenza di interesse dell'imputato, poiché la Corte d'appello non aveva accolto la richiesta del Procuratore generale di applicare l'espulsione dal territorio dello Stato; quanto alla prescrizione, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. aveva inciso sul termine; quanto ai restanti motivi, li ha qualificati come generiche censure di merito, meramente reiterative dell'appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'inaffidabilità della versione difensiva, la mancata specificità delle dichiarazioni dell'imputato rese a distanza di anni, gli agganci delle celle telefoniche ai luoghi dei fatti e il rinvenimento sul furgone in uso all'imputato di oggetti riconosciuti da una persona offesa come sottratti, oltre al fermo dell'imputato da parte di un'altra persona offesa.
Norme richiamate
La misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato non è stata applicata dalla Corte d'appello; sul punto il ricorrente non aveva interesse a impugnare poiché la decisione gli era favorevole.
recidiva di cui all'art. 99, IV comma, cod. pen.
La recidiva specifica infraquinquennale è stata ritenuta ostativa alla declaratoria di prescrizione invocata per il capo A.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
L'inammissibilità del ricorso, quando ascrivibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può risolversi in una mera diversa lettura delle prove o in contestazioni fattuali non consentite in sede di legittimità.
- Difetta di interesse l'impugnazione del difensore contro una statuizione che non sia stata adottata in danno dell'imputato, come nel caso in cui la misura di sicurezza richiesta dall'accusa non sia stata applicata.
- La recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., ove ritenuta sussistente, può incidere sul regime della prescrizione nei termini indicati dalla sentenza.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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