Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva accolto l'istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Tiziana Macrì, sostenendo la violazione degli artt. 17, 19, 34 comma 2-bis cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione. I ricorrenti contestano che la Corte territoriale avrebbe interpretato come valutazioni di merito alcuni provvedimenti emessi da Macrì quale Giudice per le indagini preliminari (GIP), ritenendo invece tali provvedimenti non idonei a giustificare l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'autorizzazione o la proroga delle intercettazioni da parte del GIP comporta valutazioni di merito (verifica della sussistenza o persistenza di gravi o sufficienti indizi) e può integrare causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che i provvedimenti del GIP Macrì erano convergenti o direttamente collegati all'oggetto delle attuali imputazioni (in particolare all'accusa di associazione mafiosa), e che la mera diversa numerazione o la riunione dei procedimenti non escludevano la sussistenza di un pregiudizio sostanziale. Per tali ragioni l'ordinanza di ricusazione è stata ritenuta priva di vizi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato nella prospettazione dei ricorrenti come norma pertinente alla materia della ricusazione; la Corte non si sofferma su applicazioni specifiche diverse da quelle riferite all'art. 34 e alla giurisprudenza consolidata.
Citato dai ricorrenti nel quadro delle norme sulla composizione e competenza degli organi giudiziari; la decisione si concentra però sulla disciplina dell'incompatibilità (art. 34).
art. 34 cod. proc. pen. (commi 2-bis, 2-ter, 2-quater)
La Corte distingue le ipotesi di deroga all'incompatibilità previste dai commi 2-ter e 2-quater, che non ricomprendono l'autorizzazione delle intercettazioni, perché quest'ultima comporta valutazioni di merito sull'ipotesi accusatoria.
Richiamato in relazione al compito del GIP di verificare, alla luce degli elementi forniti dal PM, la sussistenza/persistenza di gravi indizi di reato per legittimare misure cautelari come le intercettazioni; tale verifica è valutativa e può implicare incompatibilità.
Richiamata per il riferimento alle ipotesi, ai fini della captazione, in cui il GIP deve valutare la presenza di sufficienti indizi; rafforza la tesi che l'autorizzazione è attività di merito.
Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018 (Clemente)
Giurisprudenza di riferimento che afferma che la proroga o autorizzazione delle intercettazioni da parte del GIP costituisce causa di incompatibilità con il giudice dell'udienza preliminare, poiché richiede valutazioni di merito sull'accusa.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione della somma a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'autorizzazione o la proroga delle intercettazioni disposta dal Giudice per le indagini preliminari implica una valutazione di merito (sussistenza o persistenza di gravi o sufficienti indizi) e può essere causa di incompatibilità se lo stesso giudice è poi chiamato a decidere in merito alle stesse imputazioni in sede di udienza preliminare o giudizio.
- La mera diversa numerazione dei procedimenti o la riunione formale dei fascicoli non escludono l'incompatibilità: è necessario valutare se, in sostanza, i provvedimenti emessi dal GIP siano collegati o convergenti rispetto all'oggetto delle attuali imputazioni, specialmente in ipotesi di contestazioni associative complesse (es. mafia).
- Le eccezioni all'incompatibilità previste dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen. non si estendono ai provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni, poiché questi richiedono un esame contenutistico dell'ipotesi accusatoria.
- In caso di ricusazione accolta per motivi di incompatibilità basati su provvedimenti del GIP, il sindacato delle corti superiori verifica la connessione materiale fra i provvedimenti prevenienti e le attuali imputazioni: se è dimostrato il collegamento, l'istanza di ricusazione va ritenuta fondata.
- Se il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ricusazione è infondato o inammissibile, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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