Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva accolto l'istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Tiziana Macrì, sostenendo la violazione degli artt. 17, 19, 34 comma 2-bis cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione. I ricorrenti contestano che la Corte territoriale avrebbe interpretato come valutazioni di merito alcuni provvedimenti emessi da Macrì quale Giudice per le indagini preliminari (GIP), ritenendo invece tali provvedimenti non idonei a giustificare l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'autorizzazione o la proroga delle intercettazioni da parte del GIP comporta valutazioni di merito (verifica della sussistenza o persistenza di gravi o sufficienti indizi) e può integrare causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che i provvedimenti del GIP Macrì erano convergenti o direttamente collegati all'oggetto delle attuali imputazioni (in particolare all'accusa di associazione mafiosa), e che la mera diversa numerazione o la riunione dei procedimenti non escludevano la sussistenza di un pregiudizio sostanziale. Per tali ragioni l'ordinanza di ricusazione è stata ritenuta priva di vizi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 17 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione dei ricorrenti come norma pertinente alla materia della ricusazione; la Corte non si sofferma su applicazioni specifiche diverse da quelle riferite all'art. 34 e alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 19 cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti nel quadro delle norme sulla composizione e competenza degli organi giudiziari; la decisione si concentra però sulla disciplina dell'incompatibilità (art. 34).

  • art. 34 cod. proc. pen. (commi 2-bis, 2-ter, 2-quater)

    La Corte distingue le ipotesi di deroga all'incompatibilità previste dai commi 2-ter e 2-quater, che non ricomprendono l'autorizzazione delle intercettazioni, perché quest'ultima comporta valutazioni di merito sull'ipotesi accusatoria.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al compito del GIP di verificare, alla luce degli elementi forniti dal PM, la sussistenza/persistenza di gravi indizi di reato per legittimare misure cautelari come le intercettazioni; tale verifica è valutativa e può implicare incompatibilità.

  • art. 13 L. n. 203/1991

    Richiamata per il riferimento alle ipotesi, ai fini della captazione, in cui il GIP deve valutare la presenza di sufficienti indizi; rafforza la tesi che l'autorizzazione è attività di merito.

  • Sez. 2, n. 55231 del 28/11/2018 (Clemente)

    Giurisprudenza di riferimento che afferma che la proroga o autorizzazione delle intercettazioni da parte del GIP costituisce causa di incompatibilità con il giudice dell'udienza preliminare, poiché richiede valutazioni di merito sull'accusa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione della somma a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'autorizzazione o la proroga delle intercettazioni disposta dal Giudice per le indagini preliminari implica una valutazione di merito (sussistenza o persistenza di gravi o sufficienti indizi) e può essere causa di incompatibilità se lo stesso giudice è poi chiamato a decidere in merito alle stesse imputazioni in sede di udienza preliminare o giudizio.
  • La mera diversa numerazione dei procedimenti o la riunione formale dei fascicoli non escludono l'incompatibilità: è necessario valutare se, in sostanza, i provvedimenti emessi dal GIP siano collegati o convergenti rispetto all'oggetto delle attuali imputazioni, specialmente in ipotesi di contestazioni associative complesse (es. mafia).
  • Le eccezioni all'incompatibilità previste dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen. non si estendono ai provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni, poiché questi richiedono un esame contenutistico dell'ipotesi accusatoria.
  • In caso di ricusazione accolta per motivi di incompatibilità basati su provvedimenti del GIP, il sindacato delle corti superiori verifica la connessione materiale fra i provvedimenti prevenienti e le attuali imputazioni: se è dimostrato il collegamento, l'istanza di ricusazione va ritenuta fondata.
  • Se il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ricusazione è infondato o inammissibile, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.