Sentenza n. 1210/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.500,00 sulla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, non impugnata e passata in giudicato, notificata al Ministero, con la quale era stato ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e disposta la rifusione delle spese di lite. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inesecuzione del giudicato e chiesto che fosse ordinato al Ministero di procedere all'accredito, con nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero, benché ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha affermato che anche le statuizioni ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso perché l'amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare euro 2.500,00 sul portafoglio Carta docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni previa istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere intrapresa l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso come presupposto di ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità dell'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
DPCM 28 novembre 2016
Il ricorso ne richiamava le disposizioni sulle modalità e funzionalità della Carta del docente; il dispositivo ha ordinato l'accredito sulla Carta docente per le finalità previste dalla legge.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la parte obbligata è una pubblica amministrazione e risultano verificati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro la PA.
- L'amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle statuizioni contenute nel giudicato e, in sede di ottemperanza, l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione dell'obbligazione accertata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte in caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato.
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