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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21771/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione presuppone la tenuta della sentenza di appello e il mancato accoglimento delle doglianze su prescrizione e trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 gennaio 2025. I motivi dedotti sono due: da un lato si lamenta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato; dall'altro si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che entrambi i motivi sono, rispettivamente, manifestamente infondato e generico. Quanto alla prescrizione, viene affermato che essa non era maturata perché, ai fini del calcolo, doveva considerarsi la pena per il reato di ricettazione, senza tener conto della finestra edittale dell'ipotesi attenuata, aggravato dalla recidiva ad effetto speciale, che incide sia sulla prescrizione ordinaria sia sull'aumento conseguente agli atti interruttivi. Quanto alla pena, la doglianza è ritenuta priva di specifiche ragioni di diritto e inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva giustificato la determinazione della pena nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.

    La recidiva ad effetto speciale rileva nel calcolo della prescrizione, incidendo sia sul termine ordinario sia sull'aumento collegato ai fenomeni interruttivi, come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'articolo.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione, quando ricorre una recidiva ad effetto speciale, occorre tener conto dell'effetto aggravatorio previsto dalla disciplina codicistica, sia sul termine ordinario sia sugli aumenti dovuti a eventi interruttivi.
  • Una censura sulla pena è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche o inconferenti e non indica in modo puntuale specifiche ragioni di diritto idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato se fonda il preteso maturarsi della prescrizione su un calcolo che non considera correttamente la disciplina applicabile al reato e alle circostanze rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneRicettazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

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