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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1549/2021, resa tra le parti, pubblicata il 14 maggio 2021, notificata il 10 giugno 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1865/2019;

Giustizia amministrativa202100977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS non ha esaminato i motivi di merito dell'appello. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata, ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a., assegnando all'Assessorato appellante il termine di 60 giorni per notificare l'appello e l'ordinanza. L'udienza di trattazione sarà fissata dal Presidente del CGARS dopo la scadenza del termine assegnato.

CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 1549/2021, che aveva annullato il decreto dirigenziale generale di approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti agli ambiti carenti di assistenza primaria per il 2019, nella parte relativa all'esclusione del ricorrente per mancanza dei requisiti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Assessorato Regionale della Salute ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso di un medico, annullando il decreto di approvazione della graduatoria definitiva degli aspiranti agli ambiti carenti di assistenza primaria per l'anno 2019, limitatamente all'inserimento del medico nell'elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti. Il CGARS ha rilevato d'ufficio che l'appello non era stato notificato alla medica indicata nella sentenza impugnata quale controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 3, c.p.a.

    Consente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata non destinataria della notificazione dell'appello, prima della trattazione della causa.

Massime di principio

  • Quando l'appello contro una sentenza amministrativa non è notificato a un controinteressato individuato nella sentenza impugnata, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 95, comma 3, c.p.a., assegnando all'appellante un termine per la notificazione dell'appello e del provvedimento giudiziale.
  • La trattazione nel merito dell'appello può essere rinviata e la relativa udienza fissata successivamente alla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAppelloOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela del terzo

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