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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18715/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di locazione. Il conduttore aveva agito per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato all’inizio del rapporto; la domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato il rigetto, pronunciando anche sulle spese a carico del conduttore. Avverso tale sentenza il conduttore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia con accettazione, verificando che fossero rispettati i requisiti dell’art. 390, comma 2, c.p.c., e ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Poiché la rinuncia era stata accettata dalla controparte, la Corte ha escluso la regolazione delle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, per essere efficace ai fini dell’estinzione del giudizio di cassazione, deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la rinuncia è accettata dalla controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • contributo unificato

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove formalmente rituale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’accettazione della rinuncia esclude, di regola, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non può essere esteso ai casi di estinzione del processo per rinuncia, perché opera solo nei casi tipici espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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