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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02269/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, riformando solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, aveva confermato nel merito la condanna per un reato collegato all'emissione di numerose false fatture. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di legge per l'omesso esame di una memoria difensiva depositata all'udienza del 10 maggio 2023. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla statuizione di responsabilità, ma in modo generico e senza indicare elementi concreti favorevoli alla sua innocenza. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione e la legge applicata nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva anche in ragione del numero di false fatture contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'omesso esame di una memoria difensiva integra vizio di sentenza solo se si traduca in una motivazione illogica, evenienza non dedotta. Ha giudicato il secondo motivo inammissibile per genericità, poiché non riportava dati positivi in favore dell'innocenza ma si limitava a contestazioni assertive. Ha reputato il terzo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in modo logico e giuridicamente corretto sulla dosimetria della pena valorizzando il considerevole numero di false fatture emesse. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non senza colpa.

Massime di principio

  • L'omesso esame di una memoria difensiva non integra di per sé vizio della sentenza, ma solo se da tale omissione derivi una motivazione illogica o comunque viziata; in difetto di specifica deduzione di tale nesso, la censura è infondata.
  • Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla responsabilità penale deve essere specifica e ancorata a dati positivi trascurati dal giudice di merito; contestazioni meramente generiche o assertive sono inammissibili.
  • La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando la sentenza impugnata dia conto in modo logico e coerente dei criteri utilizzati, potendo assumere rilievo il numero e la gravità degli episodi contestati.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFatture falsePena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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