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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34622/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico: ha rilevato la totale soccombenza dell'INPS e l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere la compensazione delle spese. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e rinviato al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente sulle spese del merito e anche su quelle del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

In un procedimento di accertamento tecnico preventivo definito con esito positivo, il tribunale ha omologato il risultato e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite senza indicare alcuna motivazione. La parte che aveva ottenuto l'accertamento favorevole ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché vizio di motivazione, sostenendo che, a fronte della totale soccombenza dell'INPS, non vi erano ragioni idonee a giustificare la compensazione e che tali ragioni non erano state neppure esplicitate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    il criterio ordinario è la soccombenza, che impone la condanna alle spese della parte totalmente soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede una specifica giustificazione, non potendo essere disposta senza adeguata motivazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la regola generale è quella della soccombenza: la parte totalmente soccombente deve sopportare le spese salvo che ricorrano e siano motivate ragioni per la compensazione.
  • La compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico; il giudice deve indicare le ragioni che la giustificano, altrimenti la statuizione è censurabile in cassazione.
  • Quando la decisione di merito omette di motivare adeguatamente sulla compensazione nonostante la soccombenza integrale di una parte, la Corte di cassazione può cassare il capo sulle spese con rinvio al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del motivo relativo alle spese comporta il rinvio al giudice di merito affinché provveda nuovamente anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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