Cassazione Penale, Ordinanza n. 24447/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per una contravvenzione, deducendo: 1) difetto di motivazione sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva ex art. 53 della legge n. 189/1981, richiesta formulata per la prima volta in sede di conclusioni davanti al giudice di appello, in modo generico e senza indicare quale pena sostitutiva dovesse essere applicata; 2) erronea applicazione della legge penale per omessa declaratoria di prescrizione del reato, assumendo che il termine fosse decorso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pena sostitutiva, perché la richiesta era tardiva, generica e non specificamente argomentata; ha inoltre escluso la prescrizione, osservando che la contravvenzione ex art. 707 c.p., commessa il 17 settembre 2019, si prescriveva in cinque anni prorogati, ma il termine doveva essere ulteriormente sospeso ex legge n. 103/2017 per il periodo intercorrente tra il termine di deposito della sentenza di primo grado e la lettura del dispositivo in appello (dal 29 maggio 2023 al 10 settembre 2025), con conseguente decorso della prescrizione solo dopo la sentenza di appello. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 53 della legge n. 189/1981
La richiesta di pena sostitutiva deve essere specifica e sorretta da adeguate argomentazioni; una domanda generica, formulata solo in conclusioni in appello e senza indicazione della concreta pena sostitutiva, non impone un obbligo motivazionale ulteriore al giudice.
La contravvenzione contestata è il reato per cui è stato proposto il ricorso; il termine di prescrizione è stato calcolato in cinque anni, con decorrenza dal fatto del 17 settembre 2019.
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la sospensione del corso della prescrizione dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla lettura del dispositivo della sentenza di appello.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, se proposta solo in modo generico e tardivo in appello, non può fondare un vizio di motivazione della sentenza se non siano state indicate la specifica sanzione sostitutiva e le ragioni della domanda.
- Ai fini della prescrizione, nei reati commessi nel periodo soggetto alla disciplina transitoria della legge n. 103/2017, il termine va computato tenendo conto della sospensione tra il deposito della decisione di primo grado e la lettura del dispositivo in appello.
- Se il termine di prescrizione matura solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, la prescrizione non può essere dichiarata in sede di legittimità per quel giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso quando le doglianze risultino manifestamente infondate.
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