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Ordinanza

Ordinanza n. 560/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale UVI n.-OMISSIS- con il quale è stato interrotto alla data del 31/12/2025 senza concrete alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n. -OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. -OMISSIS- nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3)Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale UVI che interrompeva al 31 dicembre 2025 il PTRI con budget di salute, oltre agli atti presupposti che prevedono una durata massima di due anni, prorogabile di un anno, anche per persone con patologie cronico-degenerative e non autosufficienza permanente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (familiare e amministratrice di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale dell’Unità di valutazione integrata con cui era stata disposta, senza concrete alternative, l’interruzione del PTRI con budget di salute precedentemente erogato dall’ASL a favore della persona disabile assistita. Sono stati contestati anche un decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario e una deliberazione della Giunta regionale della Campania, nella parte in cui fissano indiscriminatamente una durata massima dei PTRI di due anni, prorogabile di un ulteriore anno, anche per soggetti cronico-degenerativi non autosufficienti a vita, bisognosi di assistenza continuativa h24 per 365 giorni l’anno con rapporto assistenziale individuale. La domanda cautelare mirava alla sospensione degli atti impugnati e alla prosecuzione del trattamento già somministrato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni di rito e di merito dedotte dalle parti richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito e non ha quindi definito in via cautelare la legittimità degli atti presupposti. Tuttavia, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e considerando le condizioni della persona disabile, ha sospeso il verbale UVI impugnato, consentendo nelle more la prosecuzione del trattamento precedentemente erogato dall’ASL. In ragione della durata del PTRI di cui si chiedeva la prosecuzione, il Collegio ha inoltre richiesto a tutte le amministrazioni intimate, comprese quelle non costituite, e alla ricorrente di collaborare secondo buona fede per attivare, nelle more del giudizio, tutti gli ulteriori strumenti previsti dall’ordinamento, anche sanitari oltre che socio-assistenziali, a favore di adulti in condizioni analoghe. È stata fissata l’udienza pubblica di merito al 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il TAR ha richiamato i principi di collaborazione e buona fede per imporre alle amministrazioni intimate e alla ricorrente di adoperarsi fattivamente alla ricerca e attivazione di strumenti assistenziali e sanitari alternativi o ulteriori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata quale presupposto per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la legittimità dell’interruzione di un trattamento socio-sanitario richiede approfondimenti propri del merito, il giudice può sospendere l’atto interruttivo senza definire anticipatamente le questioni di rito e di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, le condizioni di grave disabilità e di non autosufficienza della persona interessata possono giustificare la prosecuzione temporanea del trattamento sanitario o socio-assistenziale già erogato, nelle more della decisione di merito.
  • Quando la prosecuzione del progetto assistenziale originario è condizionata dalla sua durata o dalla disciplina generale applicabile, il giudice può sollecitare le amministrazioni e il privato a collaborare secondo buona fede per individuare e attivare gli ulteriori strumenti sanitari e socio-assistenziali previsti dall’ordinamento.
  • La tutela cautelare può avere contenuto conformativo e organizzativo provvisorio, imponendo la conservazione del trattamento in essere e, contestualmente, la ricerca di soluzioni assistenziali alternative o integrative, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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